L. R. Abruzzo 28/12/2022, n. 47 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Abruzzo 28/12/2022, n. 47

Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/02/2024, n. 6
- L.R. 17/05/2023, n. 22
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Art. 1 - Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di usi civici, reca disposizioni per la disciplina dei procedimenti am

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Art. 2 - Legittimazione

1. Nel rispetto della legislazione statale di riferimento, l'occupatore abusivo di terre gravate da diritto di uso civico può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del

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Art. 3 - Conferimento di funzioni ai Comuni

1. Le funzioni amministrative spettanti alla Regione concernenti la legittimazione di occupazioni abusive sono conferite ai Comuni.

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Art. 4 - Procedimento di legittimazione

1. Le Amministrazioni comunali adottano, secondo i propri ordinamenti, il provvedimento finale nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito del visto del Servizio regionale competente in materia di usi civici, di seguito Servizio regionale competente, che effettua il controllo di legittimità sul provvedimento.

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Art. 5 - Funzioni della Regione

1. Restano ferme in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi secondo le norme di cui alla

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Art. 6 - Potere sostitutivo

1. A seguito dell'acquisizione da parte dei Comuni delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato esercizio delle stesse, la Giunta region

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Art. 7 - Modifiche alla L.R. 25/88 e alla L.R. 68/99

1. Il comma secondo dell'articolo 1 della L.R. 25/88 è sostituito dal seguente: "Le funzioni amministrative di cui a

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Art. 8 - Disposizioni per l'attuazione e norme transitorie

1. Il conferimento delle funzioni diventa effettivo a seguito dell'adozione da parte dei Comuni di atti di organizzazione finalizzati ad assicurare la piena operatività degli stessi nello svolgimento delle funzioni conferite ai sensi della presente legge; a tal fine i Comuni provvedono a dare notizia degli atti organizzativi adottati alla Regione ed alla cittadinanza attraverso adeguate forme, rispettivamente, di comunicazione e pubblicità.

2. Nelle more dell'adozione e in caso di mancata adozione degli atti di organizzazione cui al comma 1, le funzioni restano in capo all'amministrazione regionale.

3. I procedimenti di legittimazione degli usi civici pendenti presso l'Amministrazione regionale alla data di acquisizi

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Art. 9 - Disposizioni in materia di pubblicità della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva

1. Ai fini della pubblicità della personalità giuridica di diritto privato attribuita dalla

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Art. 10 - Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 3, è istituito a favore dei Comuni un diritto di istruttoria

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Art. 11 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

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