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L. R. Abruzzo 20/12/2019, n. 46

Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.
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CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile
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Art. 1 - Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla ge

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Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento delle attività tecnico-operative, di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.

2. L'Agenzia svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagine, vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata ed efficiente organizzazione delle risorse disponibili finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza e ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. N

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Art. 3 - Organi dell'Agenzia

1. Organi dell'Agenzia sono:

a) il Direttore;

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Art. 4 - Direttore dell'Agenzia

1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito dalla Giunta regionale ai dirigenti di ruolo della Regione Abruzzo ovvero ai soggetti di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in ogni caso in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei);

b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.

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Art. 5 - Revisore legale dell'Agenzia

1. La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, della L.R. 4/2009. Il Revisore dura in carica tre anni.

2. Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsi

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Art. 6 - Regolamento di organizzazione e personale dell'Agenzia

N3

1. L’Agenzia è dotata di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento (di seguito regolamento) che in coerenza con quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera e) del codice della protezione civile definisce:

a) la struttura organizzativa e funzionale dell’Agenzia tenuto conto a tal fine di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, nonché dell’affidamento della gestione del numero unico di emergenza alla medesima Agenzia;

b) le responsabilità giuridiche, le procedure amministrative, le modalità di conferimento degli incarichi, i procedimenti di selezione e di accesso del personale nel rispetto di quanto previsto dal

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Art. 7 - Centro Funzionale d'Abruzzo

1. Presso l'Agenzia opera il Centro Funzionale d'Abruzzo, per il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 1/2018, istituito dalla legge regionale 1° ottobre 2007. n, 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

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Art. 8 - Sala Operativa Regionale - SOR

1. Presso l'Agenzia è istituita la "Sala Operativa Regionale (SOR)" con sede centrale a L'Aquila e un presidio operativo di supporto a Pescara, quale centro tecnico di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della Regione. È presidiala h12 tutti i giorni della settimana, salvo passare in configurazione h24 in caso di eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 1/2018 oppure, su decisione del Dirigente del Servizio competente, sentito il Direttore, in previsione o in fase di manifestazione di complessi eventi emergenziali di protezione civile. La SOR è presidiala da personale interno all'Agenzia e da personale volontario appartenente alle organizzazioni regionali di volontariato, anche mediante la sottoscrizione di specifiche forme di collaborazione o convenzionamento.

2. La SOR è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dota

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Art. 9 - Colonna Mobile regionale

1. Per una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza e costituita la Colonna Mobile regionale di protezione civile, composta da personale e mezzi appartenenti alle stru

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Art. 10 - (Poli logistici di pronto intervento)

N5

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Art. 11 - Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile

1. Presso l'Agenzia è organizzata la "Struttura di Missione Emergenze di Protezione Civile", quale struttura temporanea, per la gestione delle seguenti attività:

a) su

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Art. 12 - Programmazione dell’attività dell’Agenzia

N19

1. Il Direttore dell’Agenzia, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, trasmette, per il tramite del Dipartimento competente per materia, alla Giunta regionale la propost

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Art. 13 - Informazione e Formazione

1. L'Agenzia promuove e organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle di

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Art. 14 - Formazione permanente del volontariato di protezione civile

1. L'Agenzia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera d), promuove interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

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Art. 15 - Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e l'emblema della Protezione Civile regionale

1. Al line di porre il personale in servizio presso l'Agenzia in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile d

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Art. 16 - Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia

1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo pluriennale approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per fr

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Art. 17 - Indirizzo, vigilanza e controllo

N19

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti dell’Agenzia.

2. Il Presidente della Giunta regionale impartisce

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Art. 18 - Dotazione di beni

1. La Giunta regionale assegna in uso gratuito all'Agenzia i beni mobili ed immobili e le attrezzature in dotazione alla Protezione Civile regionale, a

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CAPO II - Disposizioni finali e finanziarie
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Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione:

a) la Giunta regionale provvede alla nomina del direttore dell'Agenzia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il Direttore dell'Agenzia redige l'atto di organizzazione dell'Agenzia entro novanta giorni dall’assunzione dell’incarico e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. In caso di inutile decorso del termine, l'atto è redatto dalla competente struttura della Giunta regionale. In ogni caso l'approvazione dell'atto di organizzazione è subordinato al

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Art. 20 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'adozione dell'atto di organizzazione dell'Agenzia sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

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Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel

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Art. 22 - Norma finanziaria

N11

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, stimati in euro 135.000,00 annui, si fa fronte con la rimodulazione delle risorse allocate e disponibili nella parte spesa del Bilancio di previsione 2022/2024 nell'ambito del Titolo 1 "Spese correnti", relative alla spesa per il personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, stimati in euro 30.000,00 annui, si fa fronte invece con le risorse trasferite all’Agenzia Regionale di Protezione Civile e di cui al capitolo di nuova istituzione nell’ambito della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 della spesa.

2. N20

3. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente legge, sono assegnate all’Agenzia Regionale di Protezione Civile le risorse, già stanziate e disponibili nell’ambito delle specifiche dotazioni all’interno della Missione 11, Programma 01, Titoli 1 e 2, della spesa, del Bilancio di previsione 2022/2024 e del Bilancio di Previsione 2023/2025, quantificate in complessivi euro 3.467.878,11 per l’esercizio 2022 e rideterminate in euro 4.789.824,75 per l'esercizio 2023, in euro 7.578.265,75 per l'esercizio 2024 ed in euro 7.653.265,75 per l'esercizio 2025, da trasferire all’Agenzia stessa previa istituzione di appositi stanziamenti sui Titoli 1 e 2 della spesa. N12

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Art. 23 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (RURAT).

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