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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Marche 19/03/2020, n. 2
Regolam. R. Marche 19/03/2020, n. 2
Regolam. R. Marche 19/03/2020, n. 2
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Art. 1 - (Modifica dell’art. 2)1. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: “d bis) classificazione delle aziende agrituristiche: l’“idea complessiva di massima” del livello di comfort (comodità dell’accoglienza), varietà di servizi (animazione dell’accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che l’azienda è in grado di offrire, attraverso l’attribuzione di categorie espresse dalla presenza del seguente s |
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Art. 2 - (Modifica dell’art. 3)1. Il comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 21/2011, le tabelle delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, gli allevamenti, |
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Art. 3 - (Modifica dell’art. 4)1. Il comma 5 dell’articolo 4 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente: “5. |
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Art. 4 - (Modifica dell’art. 5)1. Il comma 1 dell’articolo 5 del r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente: “1. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 21/2011, l’azienda che esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 5 - (Modifica dell’art. 9) |
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Art. 6 - (Modifica dell’art. 10)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del r.r. 6/2013 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 7 - (Modifica dell’art. 13)1. Al comma 2 dell’articolo 13 del r.r. 6/2013 dopo le parole: “in particelle accatastate agricole” sono |
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Art. 8 - (Modifica dell’art. 14)1. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 del r.r. 6/2013 è inserito il seguente: “2 bis. Le attività di cui al presente articolo sono soggette a registrazione tramite presentazione del modello di notifica sanitaria di inizio attività (NIA) nell’ambito del procedimento della SCIA ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018 (Sicurez |
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Art. 9 - (Modifica dell’art. 15)1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 del r.r. 6/2013 dopo le parole: “il livello di classifica” sono inserite le parole: “e il rispetto delle norme d’uso del Marchio Agriturismo Italia”. 2 |
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Art. 10 - (Inserimento dell’Allegato 3 bis)1. Dopo l’Allegato 3 al r.r. 6/2013 è inserito il seguente: Il Marchio “Agriturismo Italia” è stato approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche), e il suo utilizzo e disciplinato dal decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo). Il d.m. 3 giugno 2014 stabilisce in particolare che: a) il Marchio “Agriturismo Italia” è di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ne cura la registrazione in Italia e all’estero; b) il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in use alle Regioni dal Ministero; c) le Regioni, a loro volta con propri atti, provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nel territorio regionale. La produzione grafica del Marchio e disciplinata dal “Regolamento d’uso del Marchio Agriturismo Italia” allegato A al d.m. 3 giugno 2014. |
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Art. 11 - (Modifica dell’Allegato 4)1. All’Allegato 4 al r.r. 6/2013 il simbolo di classificazione: |
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Art. 12 - (Modifica dell’Allegato 5)1. All’Allegato 5 al r.r. 6/2013, i simboli grafici: |
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Art. 14 - (Modifica dell’Allegato 7)1. Al numero 3) della lettera c) del numero 2. dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, dopo le parole: “riportanti le indicazioni di cui ai punti 1) e 2)” sono inserite le parole: “, nonché ogni eventuale indicazione prevista dalla vigente normative”. 2. Dopo il numero 2 dell’Allegato 7 al r.r. 6/2013, è inserito il seguente: “2 bis. La vendita di piccoli quantitativi di carni al consumatore finale 6 registrata nel modello di NIA sanitaria di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 158 del 19 febbraio 2018, barrando la voce “Altro” e spe |
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Art. 15 - (Norma transitoria)1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui al comma 3 dell’articolo 3 del r.r. 6/2013, cosi come modificato d |
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Art. 16 - (Abrogazioni)1. Gli Allegati 1 e 2 del r.r. 6/2013 sono abrogati. Il p |
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