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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 05/12/2011, n. 24
L. R. Marche 05/12/2011, n. 24
L. R. Marche 05/12/2011, n. 24
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità. 2. La Regione, nell'ambito della propria programmazione, promuove la centralità e la trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività. 3. La Regione promuove processi di integr |
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Art. 2 - Soggetti destinatari e attuatori della legge1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni, anche non cittadini it |
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Capo II - Funzioni programmatorie e amministrative |
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Art. 3 - Strumenti della programmazione1. Sono strumenti della programmazione nel settore: a) il piano regionale indicato all'articolo 4; |
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Art. 4 - Piano regionale per le politiche giovanili1. Il piano regionale per le politiche giovanili definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale, in armonia e in raccordo con i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale e internazionale, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore. 2. Il piano contiene in particolare: |
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Art. 5 - Programma annuale degli interventi1. Il piano regionale di cui all'articolo 4 è attuato mediante il programma annuale degli interventi. 2. Il programma annuale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro il primo trimestre del |
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Art. 6 - Intese ed Accordi1. La Giunta regionale può stipulare Intese o Accordi con soggetti pubblici o privati per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge |
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Art. 7 - Progetti di iniziativa regionale e locale1. I progetti di iniziativa regionale sono realizzati direttamente dalla Giunta regionale e prevedono: |
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Capo III - Partecipazione e concertazione |
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Art. 8 - Tavolo di concertazione1. Al fine di attivare forme di raccordo e concertazione, è istituito presso la Giunta regionale un tavolo di coordinamento composto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta medesima. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia. Il presidente convoca le riunioni che devono avere cadenza alme |
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Art. 9 - Consulta regionale dei giovani1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta. 2. La Consulta è composta: a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato; b) da tre rappresentanti dei giovani eletti dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 3; c) da quattro rappresentanti degli studenti universitari, designati d |
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Capo IV - Strumenti di informazione ed orientamento |
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Art. 10 - Coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani1. La Giunta regionale istituisce e organizza il coordinamento regionale degli sportelli Informagiovani, volto a sostenere gli interventi relativi alle politiche giovanili e, in particolare, teso a promuovere: |
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Art. 11 - Portale giovani Marche1. La Regione cura, in collaborazione con gli Enti locali, la realizzazione e l'implementazione di una piattaforma informatica denominata “Portale gi |
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Capo V - Politiche settoriali prioritarie |
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Art. 12 - Interventi per l'autonomia abitativa1. La Regione, nel piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005 |
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Art. 13 - Politiche attive del lavoro1. La Regione individua nel piano regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 |
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Art. 14 - Interventi per l'imprenditoria1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile in tutti i settori quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio, mediante l'approvazione di un bando volto a finanziare le miglio |
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Art. 15 - Interventi in materia culturale1. La Regione valorizza i talenti giovanili, attraverso iniziative ed eventi che pongono in luce le capacità e il genio creativo delle nuove generazio |
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Art. 16 - Partecipazione politica dei giovani1. La Regione sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazional |
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Art. 17 - Giornata regionale giovani Marche1. La Regione istituisce la “Giornata regionale giovani Marche” volta a valorizzare le capacità creative, artistiche e imprenditoriali nonché il |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 18 - Disposizioni finanziarie1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge f |
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Art. 19 - Norme transitorie e abrogazioni1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012, fatta eccezione per quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8, ai commi 3 e 6 dell'articolo 9 e al comma 3 dell'articolo 10. 3. La G |
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Art. 20 - Clausola valutativa1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della presente legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni: a) le risorse pubbliche, distinte per annualità e per settori di intervento, stanziate nella regione per le politiche giovanili; b) il numero dei giovani |
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