L. R. Marche 20/04/2015, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Marche 20/04/2015, n. 17

Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia.
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Art. 1 - (Finalità)

1. In attuazione dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in adeguamento alla disciplina contenuta nel

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Art. 2 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione persegue la semplificazione dell’attività edilizia e l’uniformità di interpretazione e applicazione della normativa di settore disciplinando in particolare le attività a edilizia libera, gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

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Art. 3 - (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano nel proprio territorio le funzioni amministrative in materia edilizia, a eccezione di q

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Art. 4 - (Attività edilizia libera)

1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all’articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo:

a) N1 [i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00;]

b) N13 [le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l’eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l’indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate;]

c) N14 [la realizzazione di rampe e pedane per l’abbattimento e superamento delle b

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Art. 5 (Disciplina della CILA)

N5

1. La CILA indica il nominativo del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni decorrenti dal suo inoltro o dalla comunicazione dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio.

2. L’interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori allo Sportello unico per l’edilizia (SUE), previsto all’articolo 5 del d.p.r. 380/2001.

3. La realizzazione della

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Art. 6 - (Interventi soggetti a SCIA)

N9

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Art. 7 - (Disciplina della SCIA)

1. La SCIA è presentata al SUE dal proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo e deve contenere gli elaborati progettuali necessari ad identificare l’intervento, nonché:

a) il nominativo del direttore dei lavori;

b) l’indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori;

c) l’indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire le comunicazioni;

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

e) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, attestante che l’intervento è compreso nelle tipologie assoggettate a SCIA, nonché la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la sua realizzazione, tra i quali la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza e igienicosanitarie e a tutte le altre norme di settore; N18

f) ricorrendone i presupposti, le dichiarazioni di conformità di cui all’artic

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Art. 8 - (Variazioni essenziali)

1. Ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 31, comma 1, del medesimo d.p.r., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o CILA:

a) il mutamento della destinazione d’uso che implica variazione degli standard previsti dal d.m. 1444/1968

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Art. 9 - (Autorizzazione temporanea)

N2

[1. Il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L’autorizzazione temporanea può riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubbl

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Art. 9-bis - (Tolleranze)

N10

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce parziale difformità dal titolo abilitativo purché la violazione non ecceda per singola unità immobiliare il due per cento delle misure progettuali anche nelle ipotesi di interventi edilizi realizzati prima dell'e

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Art. 10 - (Opere dello Stato o d’interesse statale)

1. Le opere pubbliche di interesse statale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del d.

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Art. 11 - (Miglioramento del rendimento energetico in edilizia)

1. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico in edilizia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 6 e 7, del decreto legislativo

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Art. 12 - (Miglioramento sismico degli edifici)

N3

[1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esi

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Art. 13 - (Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014)

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi e l’agibilità, senza modifica della sagoma dell’edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purché siano assicurati:

a) un’altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonché un’altezza minima pari a metri 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e un’altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane;

b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la super

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Art. 14 - (Livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi)

1. Ai fini di questa legge, concorrono a definire il livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi, anche nelle fasi di realizzazione, i seguenti requisiti:

a) d’igiene, fruibilità, sicurezza e adeguatezza rispetto al contesto fisico e ambientale;

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Art. 15 - (Altezza dei locali)

1. L’altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di metri 2,70.

2. La distanza minima tra il pavimento e il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a metri 2,20, fatto salvo quanto previsto all’articolo 13.

3. L’altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei bagni

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Art. 16 - (Certificato di destinazione urbanistica e sui vincoli esistenti)

1. Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area inter

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Art. 17 - (Agibilità e agibilità parziale)

N11

1. In materia di agibilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, del d.

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Art. 18 - (Dichiarazione di inagibilità)

1. La conformità edilizia e l’agibilità, comunque certificate, non impediscono l’esercizio del potere di

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Art. 19 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta i regolamenti e l’atto previsti all’articolo 2, commi 2 e 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I regolamenti edilizi comunali e i piani urbanistici generali e attuativi si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge e nei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dai provvedimenti medesimi.

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Art. 20 - (Modifiche e abrogazioni)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/1990 la parola: “espressamente” è soppressa.

2. N22

3. Sono abrogati:

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