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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 08/03/1990, n. 13
L. R. Marche 08/03/1990, n. 13
- L.R. 03/04/2002, n. 3
- L.R. 20/04/2015, n. 17
- L.R. 19/07/2016, n. 16
- L.R. 18/04/2019, n. 8
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Articolo 2 - Accorpamento dei terreni ai fini del calcolo dei volumi edificabili1. Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d'acqua e canali, purché co |
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Articolo 3 - Nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole1. Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 del precedente articolo 1 ed in particolare: a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola; |
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Articolo 4 - Nuove abitazioni1. Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l'impresa agricola sia sprovvista di una abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l'ordinario svolgimento dell'attività agricola. 2. |
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Articolo 5 - Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo1. Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione, dell'edificio preesistente, nei limiti di cui al preced |
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Articolo 6 - Recupero del patrimonio edilizio esistente1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria. |
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Articolo 7 - Norme comuni agli interventi previsti agli articoli 4, 5 e 61. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, gli interventi di recu |
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Articolo 8 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera c) comma 1, del precedente articolo 3 devono avere le seguenti caratteristiche: a) una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell' |
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Articolo 9 - Costruzioni per allevamenti zootecnici1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera d), comma 1 del precedente articolo 3 sono ammesse purché coerenti con gli obiettivi di sviluppo del piano zonale agricolo di cui alla LR 6 febbraio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni e a condizione che sia garantito il regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della legge 10 maggio 1976, |
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Articolo 10 - Serre1. Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate. N3 2. Le serre si distinguono in: a) serre |
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Articolo 11 - Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali1. Le nuove costruzioni di cui alla lettera f), comma 1, del precedente articolo 3 sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alla loro effettive ne |
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Articolo 12 - Norme comuni1. La necessità e la destinazione delle nuove costruzioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 8, 9, 10 e 11 devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale vigente da allegare a |
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Articolo 13 - Concessione edilizie1. Le concessioni per la realizzazione di edifici in zone agricole sono rilasciate ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto delle norme della presente legge e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: |
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Articolo 14 - Vincoli di inedificabilità e destinazione1. Il rilascio della concessione edilizia per gli interventi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è subordinato alla istituzione di un vincolo a " non aedificandi" su tutte le aree dell'azienda, anche ricadenti in comuni diversi ai sensi del precedente articolo 2, utilizzate e ai fini edificatori con esclusione dell'area iscritta a catasto per l'edificio rurale oggetto della concessione. 2. Ogni |
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Articolo 15 - Censimento di fabbricati rurali. Edifici di valore storico e architettonico1. Ciascun comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei fabbricati rurali esistenti indicando la loro superficie e i dati catastali dei terreni costituenti l'azienda agricola asservita. |
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Articolo 16 - Zone agricole speciali1. I comuni, nell'ambito delle aree agricole destinate a colture intensive, in cui la proprietà è altamente frazionata, possono individuare e delimitare in sede di formazione o di variante dello strumento urbanistico generale, parti del territorio per insediamenti a carattere rurale ai sensi dell'articolo 2, lettera e) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968. |
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