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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 24/06/2024, n. 12
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L. R. Marche 24/06/2024, n. 12
- L.R. 31/07/2024, n. 16
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Art. 1 - (Modifica all’articolo 1 della l.r. 7/1995)1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 1 |
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Art. 2 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/1995)1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 7/1995 le parole: “alle Province” e “Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e “Regione”. |
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Art. 3 - (Modifica all’articolo 3 della l.r. 7/1995)1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 7/1995 è sostitui |
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Art. 4 - (Modifica all’articolo 5 della l.r. 7/1995)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 7/199 |
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Art. 5 - (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/1995)1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Commissione consultiva regionale)”. 2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 7/1995 la parola: “tecnico -” è soppressa. |
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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 7-bis della l.r. 7/1995)1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 7-bis della l.r. 7/1995, le parole: “dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria da parte dei piani faunistici provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “del piano fauni |
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Art. 7 - (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/1995)1. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 7/1995, le parole: |
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Art. 8 - (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 7/1995)1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” e “dei piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e “del piano faunistico-venatorio regionale”. 2. Al comma 4 dell� |
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Art. 9 - (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. |
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Art. 10 - (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 7/1995)1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 7/1995, è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 7/1995)1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “1. La Regione istituisce le oasi di protezione faunistica, le ZRC, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le zone addestramento cani permanenti, quando proposte dall’ATC co |
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Art. 12 - (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 7/1995 le parole: “Le province” e “autorizzano” son |
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Art. 13 - (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 7/1995 le parole: “Le province autorizzano” s |
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Art. 14 - (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 7/1995)1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “2. Per l’iscrizione nell’ATC di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione, di cui all’articolo 19, utilizzando apposito modulo predisposto dall’ambito stesso. Per gli anni successivi, il rinnovo dell’iscrizione all’ATC avviene con il pagamento della quota prevista al comma 5, da effettuarsi tra il 1° giugno e il 31 dicembre di ogni anno, secondo quanto stabilito dall’ATC stesso. È facoltà di ogni ATC applicare una maggiorazione, fino ad un mass |
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Art. 15 - (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 7/1995)1. Al comma 01 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In considerazione delle finalità d’interesse pubblico perseguite sono soggetti all’applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e all’applicazione dei principi espressi dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio |
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Art. 16 - (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 7/1995)1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 è sostituito dai seguenti: “2. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti da: a) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute a livello nazionale; b) tre rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale; |
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Art. 17 - (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 7/1995)1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale” e la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “pianificazione quinquennale,” sono ag |
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Art. 18 - (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 7/1995, le parole: “trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre di ogni anno”. 2. |
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Art. 19 - (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 7/1995)1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 7/1995, le parole |
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Art. 20 - (Modifica all’articolo 24 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 7/1995, la parola: � |
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Art. 21 - (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 7/1995)1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “2. La Regione, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 e 19-ter della legge 157/1992 e per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate |
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Art. 22 - (Modifica all’articolo 26 della l.r. 7/1995)1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 7/1995, la parola: � |
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Art. 23 - (Modifica all’articolo 26-bis della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 26-bis della l.r. 7/1995, l |
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Art. 24 - (Modifica all’articolo 27 della l.r. 7/1995)1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995, le parole: � |
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Art. 25 - (Modifica all’articolo 27-bis della l.r. 7/1995)1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 27-bis dell |
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Art. 26 - (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 7/1995)1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 7/1995, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. |
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Art. 27 - (Modifica all’articolo 29 della l.r. 7/1995)1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 7/1995 è sostitu |
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Art. 28 - (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “a) appostamento fisso alla minuta selvaggina, collocato a terra, avente dimensioni non superiori a 9 mq ed un piano di calpestio non più alto di 3 metri da terra;”. 3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995, dopo le parole: “durante tutto l’anno del suolo,” sono inserite le seguenti: “fatta eccezione del periodo compreso dal 1° maggio al 31 agosto per le attività di manutenzione e ripristino del sito di appostamento e”. |
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Art. 29 - (Sostituzione dell’articolo 31-bis della l.r. 7/1995)1. L’articolo 31-bis della l.r. 7/1995 è sostituito dal se |
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Art. 30 - (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 7/1995)1. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 7/1995 le parole: |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 7/1995 le parole: “Le Province, anche concordemente tra di esse, istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione istituisce” e le parole: “ne affidano” sono sostituite dalle seguenti: “ne affida”. |
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Art. 32 - (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 7/1995)1. La rubrica dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è sostitu |
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Art. 33 - (Modifiche all’articolo 39 della l.r. 7/1995)1. Alla lettera uu) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 7/1995, le parole: “provincia competente per territorio” sono |
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Art. 34 - (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 7/1995)1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 7/1995 è inserita la segue |
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Art. 35 - (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 7/1995)1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e può prevedere anche risorse integrative destinate alle finalità previste dalle lettere c-bis) e d) del comma 3, iscritte alla Missione 16, Programma 02, Titolo 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio”. 2. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 7/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’alinea le parole: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito” sono sostituite con le seguenti: “La q |
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Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 42 della l.r. 7/1995)1. L’articolo 42 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Art. 42 (Disposizioni finanziarie) 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, a carico della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e Pesca), Titolo 1 (Spesa corrente), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026, la spesa massima di: a) euro 3.161.564,99 per l’anno 2024; b) euro 3.411.564,99 per l’anno 2025; |
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Art. 37 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui all’articolo 41, comma 4, della l.r. 7/1995, come sostituito da questa legge. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale: a) provvede alla nomina di un Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia di cui all’articolo 17 della l.r. 7/1995, come modificato da questa legge; |
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Art. 38 - (Dichiarazione d’urgenza)1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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