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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 02/09/1997, n. 60
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- L.R. 06/07/2011, n. 13
- L.R. 28/12/2010, n. 20
- L.R. 15/11/2010, n. 16
- L.R. 12/10/2009, n. 23
- L.R. 23/02/2007, n. 2
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione: a) definisce gli obiettivi generali delle attività di prevenzione, di controllo e di vigila |
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TITOLO II - FUNZIONI E ORGANI DELL'ARPAM |
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Art. 4 - (Costituzione e natura giuridica)1. L'ARPAM è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-giuridic |
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Art. 5 - (Funzioni)1. L'ARPAM svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 61/1994 ed in particolare provvede a: a) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione, agli enti locali e alle Aziende USL, ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione, il controllo e la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente, la verifica della salubrità degli ambienti di vita in stretta relazione con i compiti di salvaguardia che si esplicano mediante l'utilizzazione prevalente di specifiche apparecchiatura tecniche e di operatori aventi un elevato livello di specializzazione. Restano di competenza delle Aziende USL le attribuzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) formulare agli enti e agli organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente; c) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'UE in materia; |
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Art. 6 - (Gli organi)1. Sono organi dell'ARPAM: |
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Art. 7 - (Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo)1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta. 2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa N3 nonché della corretta gestione delle risorse. 3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gesti |
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Art. 8 - (Collegio dei revisori dei conti)1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio è e |
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TITOLO III - ORGANIZZAZIONE INTERNA E FUNZIONAMENTO |
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Art. 9 - (Regolamento)1. Il regolamento dell'ARPAM è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale. N4 Il Direttore generale predispone il regolamento entro sessanta giorni dalla sua nomina. Il regolamento disciplina il funzi |
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Art. 10 - (Articolazione organizzativa dell'ARPAM)1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAM si articola in una struttura centrale, in Dipartimenti provinciali e in Servizi territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 61/1994. 2. La struttura centrale dell'ARPAM esercita le f |
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Art. 11 - (Comitati provinciali di coordinamento)1. Per l'ottimale realizzazione degli obbiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni di cui all'articolo 17 e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle strutture periferiche dell'ARPAM con i servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, è istituito presso ciascuna Provincia un Comitato provinciale di coordinamento, con il compito di: |
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Art. 12 - (Consultazione, diritto di accesso e semplificazione dei procedimenti amministrativi)1. Il regolamento dell'ARPAM prevede le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di ca |
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Art. 13 - (Vigilanza e controllo sugli atti dell'ARPAM)1. La Giunta regionale svolge attività di vigilanza e di controllo nei confronti dell'ARPAM. 2. Sono sottopost |
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TITOLO IV - PERSONALE E PATRIMONIO |
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Art. 14 - (Personale)1. Sono assegnate all'ARPAM le dotazioni organiche esistenti alla data del 31 dicembre 1993 presso i Servizi multizonali di sanità pubblica (SMSP) delle AUSL. Il personale relativo è assegnato e trasferito all'ARPAM fin dalla sua costituzione. 2. Sono assegnati, altresì, all'ARPAM i posti delle dotazioni organiche dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende USL, riconducibili allo svolgimento delle attività dell'ARPAM ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende i posti, con arrotondamento delle somme all'unità superiore, delle frazioni di pers |
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Art. 15 - (Trattamento giuridico ed economico)1. Al personale dell'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 61/1994 in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all' |
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Art. 16 - (Assegnazione dei beni)1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, e su proposta del Comm |
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TITOLO V - RAPPORTI E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI |
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Art. 17 - (Rapporti fra la Regione, enti locali, Aziende USL e ARPAM)1. Gli enti locali e le AUSL, si avvalgono dell'ARPAM per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale, di vigilanza e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza. 2. L'ARPAM assicura agli enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL atti |
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Art. 18 - (Coordinamento tra l'ARPAM e il Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL)1. L'ARPAM e i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni, le attività di controllo e vigilanza ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria nel rispetto della autonomie tecniche e professionali dei servizi interessati. |
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Art. 19 - (Coordinamento con l'ANPA, con l'Agenzia europea per l'ambiente e gli altri istituti operanti nel settore)1. Per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali l'ARPAM può stipulare convenzioni con l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, relativamente ai servizi fitosa |
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Art. 20 - (Sistema informativo)1. L'ARPAM concorre, con la Regione e con le Provincie, alla progettazione, alla realizzazione e al funzionamento del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM: a) realizza e gestisce le reti di monitoragg |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 21 - (Dotazione finanziaria dell'ARPAM)1. Le entrate dell'ARPAM sono costituite da: a) una quota del fondo sanitario regionale assegnata dalla Giunta regionale necessaria a garantirne lo svolgimento delle attività istituzionali, la gestione del per |
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Art. 22 - (Gestione economico-finanziaria)1. L'ARPAM ha un patrimonio e un bilancio proprio ed è tenuta al pareggio del bilanci |
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TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 23 - (Commissario straordinario)1. Entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con |
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Art. 24 - (Norme transitorie)1. In sede di prima applicazione, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 3 è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire l'ARPAM entro trenta giorni dal termine dell'attività del Commissario straordinario; la Giunta regionale delibera entro lo stesso termine sui trasferimenti di personale e sulle dotazioni di beni ed attrezzature |
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Art. 25 - (Abrogazione)1. È abrogata la l.r. 20 marzo 1985, n. 9. I SMSP continuano ad esercitare le loro funzioni sulla base degli indirizzi amministrativi delle Provincie fino alla data di costituzione de |
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Art. 26 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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