Sent.C. Cass. 30/12/1997, n. 13134 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/12/1997, n. 13134

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Ritardo - Responsabilità del committente - Interessi sulle somme dovute - Decorrenza - Accertamento del giudice di merito.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa esecuzione del collaudo da parte del committente entro il termine previsto dall'art. 38 Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e la conseguente responsabilità di quest'ultimo per aver paralizzato indefinitamente i diritti della controparte, non comportano automaticamente la decorrenza degli interessi sulle somme dovute all'appaltatore dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto al pagamento degli importi richiesti a saldo sorge per l'appaltatore solo all'esito del (positivo) collaudo, e non alla data di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che, qualora il collaudo non sia stato effettuato, il giudice di merito, ai fini della decorrenza degli interessi, dovrà valutare il periodo di tempo ragionevolmente necessario per l'esecuzione di detto collaudo in relazione alla natura ed all'entità dei lavori eseguiti.

1a. Ved. Cass. S.U. 28 ottobre 1995 n. 11312R.
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 38)[R=DPR106362,A=38]

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