Sent.C. Cass. 26/03/1986, n. 2171 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/03/1986, n. 2171

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Funzione - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni.
1. Se è vero che la consulenza tecnica non può essere disposta per surrogare le attività probatorie che la parte ha l'onere di compiere, essa può, tuttavia, costituire fonte oggettiva di prova quando svolga funzione di accertamento di situazioni o fatti strettamente connessi con le indagini tecniche devolute al consulente.

1. Conf. Cass. 23 marzo 1978 n. 1411R.

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