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Sent. C. Cass. civ. 11/05/2007, n. 10838

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Edilizia e immobili - Locazione - Obblighi del conduttore - Uso della cosa locata - Contenuto ordinario del relativo obbligo sancito dall'art. 1587, n. 1, cod. civ. - Individuazione - Abuso nel godimento del bene - Presupposti - Concretazione dello stesso in condotte del locatario illegittime e lesive dei concreti interessi del locatore, ancorché non incidenti direttamente sul bene locato - Ammissibilità - Conseguenza - Risoluzione del contratto - Configurabilità - Fattispecie.

L'art. 1587, n. 1, cod. civ., nel sancire l'obbligo del conduttore di servirsi della cosa locata per l'uso determinato in contratto, implica che il diritto di godimento non è illimitato, ma va esercitato entro l'ambito delle singole e specifiche facoltà che risultano in modo espresso dalle condizioni pattizie o che, comunque, si

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