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Sent.C. Cass. 19/06/1996, n. 5632

43722 43722
1. Appalti - Controversie - Contestazione dell'ineseguibilità del progetto - Comunicazione diretta al committente - necessità - Comunicazione al direttore dei lavori - Insufficienza.
1. Le contestazioni circa l'eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, ai fini dell'esonero dell'appaltatore dalle responsabilità che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.


Cod. civ. artt. 1660, 1663 e 1669

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