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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 17/11/2003, n. 17339
Sent. C. Cass. 17/11/2003, n. 17339
Sent. C. Cass. 17/11/2003, n. 17339
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Obbligo di rispetto - Anche per costruzioni abusive - Conseguenze. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni realizzate in zone territoriali omogenee diverse - Sussiste obbligo distanze.1. L’obbligo di rispettare le distanze legali - previste per le costruzioni legittime dagli strumenti urbanistici non soltanto a tutela dei proprietari frontisti ma anche per finalità di pubblico interesse - deve essere rispettato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive, anche se sia intervenuta la relativa sanatoria amministrativa, i cui effetti sono limitati al campo pubblicistico e non pregiudicano i diritti dei terzi. Ne consegue che anche colui il quale abbia costruito abusivamente può pretendere che l’altro fabbricato, pure eseguito legittimamente, sia ridotto a distanza legale o, se del caso, abbattuto. 2. In tema di distanze legali, qualora le costruzioni confinanti si trovino ricomprese in differenti zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444 del 1968, ciascun proprietario - tenuto a rispettare la disciplina prevista per la zona in cui è ubicato il proprio immobile - può esigere che il confinante rispetti a sua volta i limiti previsti per la zona omogenea in cui sorge la relativa costruzione. (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 2) |
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