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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Trentino Alto Adige Trento 09/12/2010, n. 230
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SENTENZAIl Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO1. I ricorrenti affermano in fatto che le loro abitazioni, o terreni di loro proprietà, sorgono nella frazione Romarzollo in C.C. Chiarano di Arco e che nelle vicinanze di essi, in un terreno agricolo tavolarmente individuato dalle pp.ff. 595/2 e 593 di proprietà dei sig.ri Ivo e Walter Adami, nel mese di luglio 2009 è stata eretta una stazione radio - base che si è sviluppata per oltre 30 metri di altezza. A riscontro di un’istanza di accesso presentata all’Amministrazione comunale, i deducenti hanno ottenuto copia della concessione edilizia rilasciata alla controinteressata Wind Telecomunicazioni S.p.a. e dei previ pareri espressi rispettivamente dalla Commissione edilizia comunale e dal Comitato provinciale per l’autorizzazione all’istallazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni. 2. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2009 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il giorno 5 ottobre, essi hanno impugnato detti provvedimenti, precisamente indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto: |
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DIRITTO1. Preliminarmente, rammentato che nel processo amministrativo non sussiste l’istituto del litisconsorzio attivo necessario e che pertanto un ricorso può essere proposto collettivamente, a condizione che esso presenti identità di petitum e di causa petendi e che gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 15.10.2009 , n. 6323), il Collegio osserva che la vertenza all’esame è stata promossa da più soggetti collettivamente, asseritamente lesi dagli stessi atti amministrativi che sono stati dunque impugnati congiuntamente, con motivi identici, posto che eguale è l’interesse perseguito. Tale facoltà, peraltro, non fa venir meno il principio dell’unilateralità dell’azione nel processo amministrativo, cosicché le diverse vicende processuali che possono riguardare singoli ricorrenti operano solo con riferimento alla parte interessata (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 28.3.2008, n. 1334), mentre il processo può essere separato relativamente agli altri (cfr., in termini, Cass. Civ., SS.UU. 5.7.2007, n. 15142). 1a. Occorre ora rilevare: - che con atto notificato in data 26.3.2010 e depositato il successivo 12 aprile il ricorrente Edoardo Longo ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - che con atto notificato in data 2.11.2010 e depositato il successivo giorno 3 il ricorrente Michele Pizzini ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - che le due menzionate rinunce, formalizzate e notificate ai controinteressati con atti sottoscritti anche dai ricorrenti, si presentano rituali ai sensi dell’articolo 84 del cod. proc. amm. Il Collegio ne deve dare pertanto atto, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo nei loro confronti. 1b. Con memoria depositata in data 28 ottobre 2010 la sig.ra Simonetta Menon ha dichiarato di non dimorare più in Arco, in via delle Grazie, n. 2, e che, pertanto, non ha più interesse alla coltivazione dell’impugnativa. In tal caso, essendo venuto meno il suo rapporto stabile con il territorio interessato dalla vicenda di causa, il Collegio deve dare atto dell’improcedibilità dell’impugnativa da essa proposta per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della stessa. 1c. Infine, il sig. Ivo Beltrami è deceduto dopo la proposizione dell’atto introduttivo, come affermato dal difensore con la memoria depositata il giorno 4 novembre 2010 e dichiarato nell’odierna pubblica udienza con il deposito di copia del certificato di morte rilasciato dal Comune di Arco. Il Collegio osserva che la comunicazione della morte di uno dei ricorrenti è stata formulata in uno dei due modi previsti tassativamente dalla legge (dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti) e che quindi occorre fare applicazione dell'istituto processuale dell’interruzione del processo - che ne determina uno stato di quiescenza, per effetto di un evento involontario esclusivo della capacità di stare in giudizio della parte - il quale trova ragion d'essere nella necessità di assicurare l'effettività del contraddittorio e di impedire che circostanze esterne al processo possano pregiudicare l'attività difensiva della parte interessata. Dev’essere pertanto dichiarata l’interruzione del processo limitatamente alla posizione di tale ricorrente e non con riferimento all'intero processo, in quanto l'interruzione del giudizio nella sua interezza per effetto di un evento del tutto estraneo alle altre parti costituirebbe “una superfetazione dell'istituto dell'interruzione al di fuori di quanto previsto in ordine a esso dall'ordinamento” (cfr., Cass. Civ., SS.UU. 5.7.2007, n. 15142; sez. lav., 25.2.2002, n. 2676; sez. III, 13.11.2009, n. 24025 e 19.6.2009, n. 14351). In conclusione, pertanto, ai sensi degli artt. 33 e 39 del cod. proc. amm. e dell’art. 279, secondo comma, n. 5), c.p.c., il Collegio deve provvedere alla separazione dal ricorso principale della causa promossa da Ivo Beltrami, l’interruzione della quale si dispone con separata ordinanza. 2a. Le eccezioni di rito - sul rilievo che difetterebbe la legittimazione attiva, e comunque l’interesse a ricorrere, in capo ai deducenti - opposte sia dalla difesa dell’Amministrazione comunale che di Wind Telecomunicazioni, appaiono espressione di mero tuziorismo difensivo e sono chiaramente infondate. Al riguardo, è sufficiente rammentare l’insegnamento giurisprudenziale al quale questo Tribunale ha da tempo aderito (cfr., in termini, sentenze 25.3.2009, n. 88 e 21.10.2009, n. 262), secondo cui, in materia urbanistica, l'ordinamento riconosce una posizione qualificata e differenziata a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento (residenza, possesso o detenzione di immobili, o altro titolo di qualificata frequentazione) con la zona interessata dall’operazione contestata (cfr., C.d.S., sez. V, 19.9.2008, n. 4528) e che evidenzi una “specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate che distingua la sfera del ricorrente rispetto alla collettività indistinta” (cfr., C.d.S., sez. V, 2.3.2010, n. 1189). Uno “stabile collocamento” con la zona interessata dal nuovo intervento, inoltre, “non postula necessariamente l'adiacenza fra gli immobili, essendo sufficiente la semplice prossimità, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale” (cfr., C.d.S., sez. IV, 16.3.2010, n. 1535). Ed è parimenti certo che, in concreto, sono legittimati all'impugnazione coloro che possono lamentare una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell’intervento controverso (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 10.4.2008, n. 1548), “senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività” (cfr., C.d.S., sez. VI, 1.2.2010, n. 400). 2b. Nella specie, la peculiare ubicazione degli immobili di propri |
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P.Q.M.dispone la separazione dal ricorso principale: a) del giudizio promosso dal defunto Ivo Beltrami, all’interruzione del quale si provvede con separata ordinanza; b) del giu |
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