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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Puglia Bari 18/06/2012, n. 1195
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO E DIRITTO1. Espone la ricorrente di aver presentato in data 21 gennaio 2009 denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 3 L.R. Puglia n. 31/2008 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW, ubicato in area ricadente in zona omogenea E1 del Comune di Conversano. Con nota prot. n. 1391 del 17 febbraio 2009, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente la necessità di integrare la suddetta d.i.a. per riscontrate carenze nella documentazione allegata. In data 22 ottobre 2009 la Enne. Pi. Studio s.r.l ha dunque prodotto ulteriore documentazione, ed in data 22 dicembre 2009 ha conseguito la prescritta autorizzazione paesaggistica. Il 22 febbraio 2011 è pervenuto alla ricorrente provvedimento di formale diniego alla realizzazione dell’intervento in oggetto, sul presupposto della accertata mancata messa in esercizio degli impianti entro il termine perentorio stabilito dall’art 1-quater del D.L. 105/2010 (c.d. salva - d.i.a.), a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale 31/2008 (sentenza Corte Cost. 22 febbraio 2010, n. 119). La ricorrente impugna il suesposto provvedimento, deducendo le seguenti censure, così riassumibili: I. violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 - quater del D.L. 105/2010; eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione ed omessa applicazione della circolare 15 dicembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico, eccesso di potere per carenza di istruttoria: l’art. 1-quater citato, non essendo destinato a produrre effetti in ordine ai rapporti esauriti, vale a dire nei confronti di d.i.a. divenute definitive per decorrenza dei termini di impugnativa, non avrebbe nella fattispecie alcun impatto applicativo, essendosi la d.i.a. in questione già perfezionata il 21 gennaio 2010 (prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Consulta 119/2010) ovvero trenta giorni dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, intervenuta il 22 dicembre 2009; richiamandosi all’opzione interpretativa avallata dalla circolare 15 dicembre 2010 del Ministero dello Sviluppo economico, anche qualora dovesse ritenersi applicabile l’art. 1-quater, la d.i.a. non dovrebbe ritenersi automaticamente caducata in caso di mancato rispetto del termine per l’entrata in esercizio degli impianti, non operando la norma sul piano della decadenza, che sarebbe peraltro del tutto irragionevole; scaduto il termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 23 D.P.R. 380/2011, l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere sanzionatorio - repressivo mediante provvedimento di secondo grado, previa osservanza delle garanzie procedimentali all’uopo apprestate dall’ordinamento, comparando l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata con il sacrificio dell’affidamento ingenerato alla realizzazione dell’intervento; II. violazione ed omessa applicazione dell’art. 2 comma 159 legge 244/2007 e dell’art. 15 D.Lgs. 79/2009, eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea presupposizione dei fatti: per determinare il concetto di mancato avvio dei lavori, come constatato con sopralluogo del 10 febbraio 2011, non sarebbe possibile fare riferimento alla disciplina normativa in materia edilizia, stante il carattere di specialità delle d.i.a. inerenti la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; infatti la normativa di settore richiederebbe in particolare la sola acquisizione della “disponibilità delle aree” nonché l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, requisiti nella fattispecie sussistenti. Si costituisce il Comune di Conversano, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione della nota prot. 1391 del 17 febbraio 2009, con cui veniva sospesa la d.i.a. presentata dalla ricorrente per carenze documentali, di contenuto direttamente ed immediatamente lesivo. Nel merito, evidenzia in sintesi: - il mancato perfezionamento del titolo abilitativo semplificato per carenze nella prescritta documentazione, requisito indispensabile per procedere alla realizzazione dell’impianto, solo parzialmente integrata dalla ricorrente; |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come |
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