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Sent. TAR. Lazio Roma 24/01/2012, n. 765

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente sentenza

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FATTO

Con l’istanza dell’8.5.1979 la ricorrente ha chiesto al Comune di Sabaudia di essere autorizzata a realizzare sul terrazzo del portico dell’immobile acquisito in locazione dalla Regione Lazio una copertura smontabile e, con la nota di cui al prot. n. 4432/882 del 18.6.1980, il Sindaco ha comunicato il parere favorevole della commissione edilizia sottoposto alla “condizione che gli elementi siano imbullonati e. non saldati” e che “venga studiata una soluzione che renda sicuro l’affaccio dal parapetto”; quindi, con la successiva concessione edilizia n. 2085 dell’11.6.1980 il Comune ha autorizzato la realizzazione di una scala esterna per l’accesso alla detta terrazza, prevedendosi che dovesse essere “smontabile e a tempo determinato per 3 anni dalla data della presente concessione, trascorso tale termine, l’interessato dovrà ripresentare l’istanza per il rinnovo della concessione”.

Con l’istanza del 10.6.1983 la ricorrente ha chiesto il detto rinnovo; tuttavia il Comune di Sabaudia, con la nota di cui al prot. n. 8537 del 24.11.2000, ha dato la comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione delle opere edilizie abusive, sia della scala esterna di accesso alla terrazza, sia della copertura della stessa e, con l’ordinanza n. 79 del 28.12.2000, ha disposto la sospensione dei lavori edilizi abusivi ed ha ingiunto la demolizione degli stessi, in quanto, relativamente alla scala esterna, non è mai stato dato riscontro all’istanza di rinnovo del 1983, e, pertanto, la stessa non è supportata dal relativo provvedimento autorizzatorio, e, relativamente alla copertura della terrazza, pur essendo stato comunicato il parere favorevole della commissione edilizia, tuttavia, non è mai stata rilasciata la formale autorizzazione.

Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato la predetta ordinanza deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 31 della legge n. 1150 del 1942 e 4 della legge n. 10 del 1977 nonché nullità della concessione edilizia n. 2085 dell’11.6.1980 ai sensi degli articoli 1354 e 1355 c.c..

La condizione della temporaneità apposta alla concessione edilizia n. 2085 dell’11.6.1980 sarebbe nulla per contrasto con la invocata normativa e, pertanto, la stessa dovrebbe essere considerata come non apposta ed improduttiva di effetti

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DIRITTO

1- Con il deposito di cui da ultimo la società ricorrente, in persona dell’amministratore giudiziario, ha dato atto, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, comprovandola con il deposito di copia della relativa documentazione, dell’intervenuta adozione da parte del Tribunale penale di Latina del decreto penale di confisca, tra gli altri, di tutti i beni mobili ed immobili riconducibili alla originaria ricorrente signora Di Maio Rosa che, di conseguenza, sono passati al patrimonio dello Stato.

Al riguardo si osserva che, indubbiamente, tra i predetti beni deve ritenersi che siano ricomprese le quote della società DMS e RAF s.r.l. intestate alla predetta signora e, quindi, anche l’azienda di ristorazione dalla stessa esercitata nell’immobile di cui trattasi; non può, invece, fondatamente ritenersi, come sembra essere adombrato dall’amministratore giudiziario, che anche il predetto immobile, compresa la scala esterna in muratura, sia stato acquisito al patrimonio statale, atteso che è comprovato in atti, e non è in discussione tra le parti, che l’immobile su cui la scala è stata realizzata ed attualmente insiste è di proprietà della Regione Lazio ed è stato oggetto di concessione alla originaria ricorrente, concessione risultata peraltro da tempo scaduta e non rinnovata con la conseguente acquisizione della proprietà anche della scala da parte della Regione, in applicazione dell’apposita clausola di stile apposta sulla stessa.

Non si ritiene che, pertanto, l’intervenuta rappresentata circostanza sia di ostacolo alla trattazione ed alla decisione nel merito del presente ricorso per il motivo esposto.

2- Per quanto attiene, poi, la copertura della terrazza, della quale è stata accertata in sede di sopralluogo da ultimo l’intervenuta demolizione nelle more del presente giudizio a cura della stessa ricorrente, deve ritenersi che, non avendo questa espressamente dichiarato di avere rinunciato al ricorso nella parte relativa ed anzi avendo puntualmente insistito nelle ultime memorie in tutte le censure di cui al ricorso introduttivo ed ai successivi ricorsi per motivi aggiunti, deve ritenersi che si sia trattato di mera ottemperanza ad un provvedimento esecutivo dell’amministrazione, in quanto non sospeso, e che, quindi, ai fini dell’eventuale declaratoria di improcedibilità nella predetta parte, il suo interesse al riguardo non sia venuto meno.

3- Nel merito valgono le considerazioni che seguono.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Sabaudia n. 79 del 28.12.2000, con la quale è stata disposta la sospensione dei lavori edilizi abusivi ivi indicati ed è stata ingiunta la demolizione degli stessi, in quanto, relativamente alla scala esterna, non è mai stato dato riscontro all’istanza di rinnovo del 1983, e, pertanto, la stessa non è supportata dal relativo provvedimento autorizzatorio, e, relativamente alla copertura della terrazza, pur essendo stato comunicato il parere favorevole della commissione edilizia, tuttavia, non è mai stata rilasciata la formale autorizzazione.

Per la parte in cui è stata disposta la sospensione dei lavori edilizi abusivi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile atteso che, secondo un consolidato orientamento nella materia, è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ( T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 22 dicembre 2010, n. 38234).

Per quanto attiene, poi, l’ordinata demolizione - atteso che, sempre secondo un consolidato orientamento nella materia, la presentazione della domanda di condono o di accertamento di conformità in data successiva all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'istanza di sanatoria comporta il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 dicembre 2010 , n. 38234) considerato che risulta comprovata in atti l’intervenuta presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente alla scala esterna, nella sola predetta parte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e si tratterà, invece, di verificare nel merito la fondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti con il quale, appunto, è stato impugnato il diniego di rilascio della richiesta sanatoria.

Comunque, anche se si ritenesse che la sanatoria sia stata richiesta da parte della ricorrente in via esclusivamente cautelativa, avendo questa, in realtà ritenuto che la clausola di te

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in part

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