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Sent. TAR. Campania Salerno 07/08/2009, n. 4254

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SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha pronunciato

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FATTO

Con ricorso notificato il 19-10-2006 e depositato il 17-11-2006 la sig.ra Falcone Settimia, nella qualità di proprietaria e comodataria di alcuni immobili siti in agro del Comune di Valva, impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento di cui alla nota prot. n. 4230 del 6-7-2006, con cui il Comune di Valva, eludendo l’ottemperanza dell’ordinanza del TAR Campania-Salerno n. 491/2006, la onerava di una produzione documental

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DIRITTO

Sulla annosa e complessa vicenda giurisdizionale che vede protagonisti la signora Falcone Settimia ed il Comune di Valva è intervenuto in sede cautelare il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1330 dell’11-3-2008, chiarendo che le ordinanze cautelari pronunziate da questo Tribunale lasciavano del tutto impregiudicate le valutazioni da compiersi da parte dell’Amministrazione in ordine all’istanza della Falcone.

Trattasi, dunque, nella lettura del Consiglio di Stato, di misure giurisdizionali che imponevano il mero riesame della questione senza vincoli conformativi specifici, con la inevitabile ed ulteriore conseguenza che i nuovi provvedimenti amministrativi assunti a seguito di esse producevano il superamento delle precedenti determinazioni, costituendo nell’attualità l’atto lesivo della sfera giuridica del ricorrente.

Ciò posto ed adeguandosi all’autorevole pronunciamento del giudice di appello, non può non rilevarsi che l’emanazione di nuovi e definitivi provvedimenti amministrativi abbiano determinato l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti della determinazione oggetto del ricorso originario prot. n. 4230 del 6-7-2006 . Essa, invero, come pure sostenuto nella memoria conclusiva del Comune di Valva, risulta superata dal provvedimento di diniego emanato a seguito del riesame disposto dal giudice.

Tale superamento si produce per effetto della sostituzione di un nuovo atto, munito di autonoma e specifica motivazione, a precedenti atti, i quali risultano superati nella loro valenza provvedimentale anche con riferimento alle ragioni del diniego a suo tempo espresse e non riproposte nella nuova determinazione.

Alcun vantaggio, invero, potrebbe trarre parte ricorrente da una pronunzia di merito favorevole sull’atto espresso con nota prot. n. 4230 del 6-7-2006, atteso che permarrebbe comunque in tutta la sua valenza lesiva ed ostativa al conseguimento del bene della vita sperato il definitivo ed ultimo provvedimento negativo prot. n. 3922 del 12-7-2007, il quale è stato fatto oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti notificati il 25-10-2007.

Deve, pertanto, essere pronunziata l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.

Resta, invece, da esaminare nel merito la legittimità del provvedimento definitivo di diniego espresso con la richiamata nota n. 3922/2007, specificandosi, peraltro, preliminarmente che, alla luce dell’autorevole pronunciamento del Consiglio di Stato (sia pure espresso in sede cautelare) in precedenza richiamato , non risulta meritevole di favorevole considerazione il motivo di gravame con il quale viene denunziata la violazione della ordinanza cautelare del TAR, attesi il contenuto conformativo di essa finalizzato al mero riesame della istanza del privato e la esplicitazione, da parte dell’ente, nel nuovo provvedimento di motivi nuovi e diversi di diniego rispetto a quelli contenuti negli atti in precedenza adottati e sospesi.

Ciò posto, ritiene, peraltro, il Tribunale che il ricorso per motivi aggiunti sia comunque fondato e vada accolto.

Il Comune di Valva basa la determinazione negativa assunta con la nota prot. 3922/2007 su quattro motivi, i quali vanno di conseguenza partitamene esaminati ai fini della verifica di legittimità del provvedimento.

La prima ragione di diniego afferma che “il richiedente non risulta titolato poiché dal contratto di comodato d’uso, allegato al progetto, non si evince la possibilità, da parte del comodatario (richiedente), di poter intervenire con opere di così radicale trasformazione”.

La disamina di essa involge la problematica della individuazione del soggetto cui il permesso di costruire può essere rilasciato ed, in particolare, la corretta interpretazione dell’articolo 11 del dpr n. 380/2001, il quale prevede, al primo comma, che “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.

Orbene, con riferimento al fabbricato ubicato in località “Vallone Caprerie”, non si pone alcun problema , considerato che lo stesso è di proprietà della ricorrente, onde sussiste certamente la qualità soggettiva di “proprietario” richiesta dalla norma.

Quanto al fabbricato sito in località “Taverna Bosco”, va , invece evidenziato che la sig.ra Falcone ne è comodataria, giusta scrittura privata del 10-9-1999, registrata il 7-4-2000.

La giurisprudenza ha in generale chiarito che la disposizione normativa va intesa nel senso che il soggetto abilitato alla richiesta è non solo il proprietario dell’area , ma anche il titolare di un diritto (avente o meno natura reale) che lo legittimi nei confronti del proprietario medesimo.

Con specifico riferimento, poi, alla posizione del comodatario, essa ha affermato che il titolare di un diritto di comodato è legittimato alla richiesta di titoli edilizi compatibili con l’ef

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Salerno (Sezione II), definitivamente giudicando sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, così provvede:

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