Sent. TAR. Campania Napoli 07/03/2011, n. 1318 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. TAR. Campania Napoli 07/03/2011, n. 1318

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1413453 1416263
SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

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FATTO

Con ricorso iscritto al n. 6231/2009, Di Grazia Giuseppe, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. 2240 del 9.10.2009 con cui il Comune di Aversa respingeva la istanza di permesso di costruire inoltrata con atto prot. 11098 del 28.05.2009, nonché la nota prot. 1589 del 14.07.2009 Area Urbanistica e Programmazione, con cui si manifestava l’impulso a procedere alla modifica ovvero alla revoca dei permessi di costruire in sanatoria rilasciati per destinazioni diverse da quella residenziale.

Esponeva che, quale usufruttuario di un suolo della estensione di complessivi m.q. 1173 sito in Aversa, acquistato nel 2003, su cui nel 2002 erano stati realizzati abusivamente alcuni volumi della superficie complessiva di 87,70 m.q., aveva chiesto ed ottenuto in data 29.04.2009 il rilascio

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DIRITTO

1. Preliminarmente va respinta la eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune resistente sul presupposto che parte ricorrente non rivestirebbe la qualità di proprietario ma di usufruttuario dei beni oggetto del diniego impugnato.

L’eccezione è infondata.

Innanzitutto è da evidenziare che il ricorrente Di Grazia Giuseppe ha agito nel presente giudizio quale diretto destinatario del diniego gravato, avendo egli personalmente richiesto il rilascio del permesso di costruire denegatogli dal Comune di Aversa, nella dichiarata veste di usufruttuario del bene, e detta circostanza era ben nota al Comune intimato che nella medesima qualità gli aveva in precedenza rilasciato per lo stesso immobile il condono ex lege 326/2003 con atto n. 158 del 29.04.2009.

Peraltro, l’eccepito difetto di legittimazione dell’istante non è stato posto dall’amministrazione quale ragione ostativa all’accoglimento della istanza di mutamento di destinazione inoltrata dal ricorrente, fondandosi il diniego impugnato esclusivamente su ragioni di natura urbanistica.

A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza pacifica , all’usufruttuario è comunque riconosciuta la legittimazione al rilascio del permesso di costruire, dal momento che l’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001 individua tra i soggetti legittimati oltre al proprietario anche coloro che “abbiano titolo per richiederlo”, sicchè non vi è dubbio che tra gli aventi titolo rientri anche l’usufruttuario del bene, che, quale titolare di un diritto reale di godimento, gode di una relazione qualificata con il bene medesimo (C.d.s. sez. IV n. 3027/2007)..

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

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