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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Basilicata 26/07/2010, n. 532
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTOCon atto notificato il 24 e 25 luglio 2007 e depositato il 1° agosto successivo il dott. Nicoletti Vincenzo ha impugnato il provvedimento prot. n. 57849/05 del 05 giugno 2007, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del comune di Matera ha rilasciato alla Società COGEM ( costruzioni generali mediterranea) spa il permesso di costruire in variante relativo ai lavori di costruzione di un fabbricato per civili abitazioni sito in Matera P.L.Centro Direzionale Lotto n. 3/A- già autorizzati con permesso di costruire n. 3/10199/00 del 18.03.2002, nella parte in cui viene assentita una variazione delle destinazioni d’uso delle superfici condominiali ubicate al piano interrato dell’edificio e della configurazione del vano cantina ( foglio di mappa 71, particella 1450/89) e del vano garage ( foglio di mappa 71, particella 1450/85), entrambe di proprietà del ricorrente. L’interessato ha altresì impugnato i pareri espressi nelle conferenze tecniche di valutazione del 10.05.07 e del 30.05.07, richiamati nell’atto di cui innanzi, se ed in quanto lesivi, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. Ha chiesto inoltre la condanna del comune intimato al risarcimento del danno ingiusto derivante dal comportamento della P.A. e dagli atti impugnati. Nella ricostruzione in fatto il ricorrente espone - che in data 18.03.2002 il comune di Matera rilasciava il permesso di costruire prot. n,. 3/10199/00 in favore del sig. Nicoletti Camillo per la costruzione di un edificio per civili abitazioni e uffici nel lotto edificatorio 3A/1 del Piano di Lottizzazione “ Centro Direzionale “ di Matera, permesso successivamente trasferito in favore della COGEM spa con contestuale prima variante consistente nel cambio di destinazione d’uso delle percentuali volumetriche dell |
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DIRITTOIl ricorso è fondato e merita di essere accolto in relazione, in particolare, alle censure introdotte con il secondo e terzo motivo. In proposito devesi osservare che il provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia può essere accordato al proprietario dell’area o a chi ha titolo per richiederla, quale titolare di un diritto reale ovvero un diritto obbligatorio che accordi al richiedente la disponibilità del suolo o la potestà edificatoria, mentre una semplice relazione di fatto, ancorchè tutelata, quale quella legata al mero possesso dell’area ,non è idonea a conferire il diritto ad ottenere il rilascio del titolo concessorio. Il richiedente il permesso di costruire deve, infatti, avere la disponibilità giuridica dell’area interessata alla costruzione in progetto, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto di essa. Analogamente un richiesta di variante o la denuncia di inizio attività deve essere prodotta, ai sensi dell’art. 23, primo comma del DPR 6 giugno 2001 n. 380, dal soggetto legittimato, ovvero dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività. La formulazione ultima richiama, invero, quella dell’art. 11 del DPR 380/2001, a sua volta ispirata dall’art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. In altre parole, per edificare è necessario che il soggetto istante sia o il titolare del diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede il permesso, quindi, ad esempio, anche il locatario se il contratto di locazione reca l’esplicita |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe così provvede: |
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