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Sent. TAR. Molise 10/07/2013, n. 480

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1413579 1414384
SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente sentenza

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1413579 1414385
FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 5.6.2007 e depositato il successivo 12.6.2007 il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di San Felice Circeo gli ha ingiunto la demolizione di opere eseguite su lotto di terreno identificato al foglio di mappa n. 7 particella n. 1749, sito in via B. Giacchetti, in assenza di permesso di costruire, e consistenti in lavori di realizzazione di una struttura in ferro – già oggetto di ordine di sospensione e demolizione n. 6/2006 – successivamente continuati mediante realizzazione della copertura composta da tavolato con soprastante muratura e relativi coppi.

Lamenta che l’ordine di demolizione sarebbe stato adottato successivamente alla intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 20 della legge n. 241 del 1990, a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione della istanza di accertamento ex art. 36 DPR n. 380/2001 prot. 8353 del 5.4.2006. In via subordinata, per l’ipotesi in cui si acceda alla interpretazione del suddetto art. 36 come ipotesi di silenzio con valore legale tipico di diniego (anziché di silenzio inadempimento) chiede l’annullamento del suddetto diniego in quanto l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata senza prima procedere ad una compiuta e motivata valutazione dell’istanza di sanatoria, all’esito di apposito iter procedimentale e comunque prima che un suddetto iter fosse completato. Ha, infine, dedotto la violazione dell’art. 31, comma 2 del DPR 380/2001 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto della demolizione, carenza di istruttoria ed errore di fatto e di diritto, non avendo l’ente civico specifico la porzione di area suscettibile di essere acquisita di diritto al patrimonio disponibile del Comune in caso di inottemperanza dell’ordine. Tale adempimento sarebbe necessario anche in considerazione del carattere meramente accertativo del documento con cui si attesta l’inadempimento dell’ordine di demolizione e risponderebbe anche al fine di rendere l’interessato pienamente edotto delle conseguenze dell’inadempimento, così favorendo la conformazione spontanea.

Il Comune di San Felice Circeo non si è costituto in giudizio.

Alla camera di consiglio del 4 luglio 2007 il collegio ha accolto la domanda cautelare con ordi

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come

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