Sent. C. Cass. pen. 01/02/1995, n. 1064 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 01/02/1995, n. 1064

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1. Prove - Mezzi di prova - Perizia - Perito - Attività e operazioni - Richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto - Facoltà del perito - Utilizzazione degli elementi acquisiti ai soli fini dell'accertamento peritale - Visione di alti processuali nei quali dette notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del P.M. - Potere del perito - Sussistenza - Eventuale divieto di inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento - Irrilevanza - Condizione - Fattispecie. 2. Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Fascicolo delle indagini preliminari - Atti afferenti a procedimento separato - Obbligo del P.M. di inserirli nel fascicolo trasmesso al G.I.P. con la richiesta di rinvio a giudizio - Esclusione - Fattispecie. 3. Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Termine - Discrezionale valutazione dell'imputato basata sul contenuto degli atti noti o conoscibili legittimamente - Alea di evoluzioni processuali sul piano probatorio - Assoggettabilità della richiesta.
1. Poiché, per lo svolgimento della perizia, il perito può richiedere in forza dell'art. 228, comma terzo, Cod. Proc. Pen., notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto, restando delimitata l'utilizzazione degli elementi così acquisiti ai soli fini dell'accertamento peritale, non può ritenersi interdetta al perito la visione di atti processuali nei quali dette notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del P.M. - Né rileva, sotto tale profilo, l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento, quando vi sia la certezza che il perito abbia fatto uso delle notizie conosciute al solo scopo di un puntuale svolgimento dell'incarico peritale, secondo i quesiti proposti - (Nella fattispecie l'imputato ha eccepito la nullità della perizia medico legale espletata con incidente probatorio sul rilievo che il perito aveva previamente visionato verbali di atti non destinati all'inserimento nel fascicolo del dibattimento).
2. Il P.M. non è obbligato ad inserire nel fascicolo trasmesso al G.I.P. con la richiesta di rinvio a giudizio atti afferenti a procedimento separato. (Nella fattispecie, l'imputato si è doluto della tardiva produzione, da parte del P.M. di udienza, del verbale di dichiarazioni rese dalla persona offesa non in tale qualità ma quale indagato, per il reato di cui all'art. 37 bis Cod. Pen., oggetto di distinto procedimento, che non era stato tempestivamente inserito nel fascicolo prodotto dalla pubblica accusa, nell'udienza preliminare, con conseguente menomazione delle facoltà della difesa, che avrebbero potuto orientarsi, se poste per tempo in condizione di conoscere il contenuto dell'atto medesimo, per la richiesta di giudizio abbreviato.
3. La richiesta di giudizio abbreviato, dovendo essere depositata dall'imputato entro il termine tassativo, secondo sua discrezionale valutazione che non può basarsi, normalmente, sul contenuto degli atti noti o conoscibili legittimamente, resta forzatamente soggetta all'alea di evoluzioni processuali, sul piano probatorio, non agevolmente pronosticabili e che fanno fisiologicamente parte del rischio connesso al tipo di procedimento speciale.

Dalla redazione