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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 15/02/2007, n. 6396
1. Edilizia e immobili - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni e dei manufatti - In assenza di condanna e anche nei confronti dei terzi - Presunta illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102 Cost. - Infondatezza - Ragioni. 2. Edilizia e immobili - Residenze Turistico Alberghiere - Vendita a singoli privati - Mutamento di destinazione d'uso - Condizioni - Conseguente configurabilità di una lottizzazione abusiva - Fondamento.1. È manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che prevede la confisca, anche per i proprietari estranei al giudizio, dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite anche in assenza di una sentenza di condanna ed a seguito dell'accertamento della lottizzazione, p |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza dell'11.10.2004, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia in data 31.3.2003, confermava (tra l'altro): a) la statuizione di non doversi procedere nei confronti di (Omissis) e (Omissis) in ordine al reato di cui: - alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere - in qualità di soci della s.r.l. (Omissis) e (Omissis) nella qualità di amministratore e legale rappresentante della avente causa s.r.l. (Omissis) - edificato, in violazione della L.R. n. 45 del 1989, una lottizzazione abusiva entro |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze in esso svolte sono infondate. 2. Gli elementi fattuali della vicenda. Nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che: - L'area interessata dall'intervento edilizio in questione, avente una superficie complessiva di circa 330.000 mq., è sita in territorio costiero del Comune di Golfo Aranci e, nel programma comunale di fabbricazione (approvato con decreto del 21.12.1981), risulta tipizzata come "zona F" (turistica), con indice di fabbricabilità territoriale dello 0,001 mc./mq. e "possibilità di deroga a tale indice per le strutture alberghiere e para- alberghiere". - La suddetta area era stata parzialmente edificata (con un indice dello 0,10 mc./mq. della c.d. "Legge Ponte" n. 765 del 1967, ex art. 17) con la realizzazione, ultimata negli anni '80, di un villaggio- residence, denominato (Omissis), avente una volumetria residenziale di circa mc. 25.000, distribuita in 251 appartamenti. - la s.r.l. (Omissis) progettava la realizzazione, nella zona, di un nuovo intervento rivolto a "riqualificare ed ampliare il complesso alberghiero già esistente", aumentandone la capacità ricettiva attraverso la costruzione ulteriore di 280 unità immobiliari, per complessivi 34.839 mc., con destinazione produttiva- alberghiera. - In relazione al progetto presentato dalla s.r.l. (Omissis), la Giunta Regionale, con delib. 27 marzo 1991, rilasciava nulla-osta per la realizzazione di una RTA (residenza turistico alberghiera), ai sensi della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, art. 13, comma 1 - lett. c), a condizione che fosse "trascritto nei registri immobiliari l'obbligo di mantenere nel tempo la destinazione alberghiera dell'opera". Con la comunicazione di intervenuto rilascio di detto nulla-osta veniva specificato che: - i volumi edificandi dovevano essere comunque ubicati oltre 150 metri dal mare; - il successivo rilascio della concessione edilizia era subordinato all'approvazione di un piano attuativo di lottizzazione; - il progetto comportava una volumetria superiore a quella prevista dallo strumento urbanistico comunale, sicché si sarebbe dovuto ricorrere all'istituto della concessione in deroga, ex L. n. 765 del 1967, art. 16, sempre che tale istituto fosse consentito dalla normativa comunale e non venisse superato il limite inderogabile stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia. - La Regione, con provvedimento assessorile del 29.11.1991, rilasciava autorizzazione paesaggistica, ai sensi della L. n. 431 del 1985 e della L. n. 1497 del 1939, art. 7. - Il Consiglio comunale di Golfo Aranci: - con delib. 15 luglio 1991, adottava il piano di lottizzazione della s.r.l. (Omissis) unitamente alla bozza di convenzione; - con delib. 17 dicembre 1991, approvava definitivamente lo stesso piano di lottizzazione (nella vigenza di misure di salvaguardia di una adottata variante del programma di fabbricazione); - con delib. 22 aprile 1992, autorizzava il Sindaco, previo nulla- osta dell'Assessorato regionale all'urbanistica, al rilascio di una concessione edilizia in deroga (agli ordinati parametri piano- volumetrici) relativa alla realizzazione di opere alberghiere ricettive. - L'Assessorato regionale all'urbanistica, con decreto del 17.7.1992, concedeva al Sindaco di Golfo Aranci "ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 16, il nulla-osta per il rilascio di una concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del vigente programma di fabbricazione". - Il 13.8.1992 veniva stipulata la convenzione, tra il Sindaco di Golfo Aranci ed il legale rappresentante della s.r.l. (Omissis), avente ad oggetto la "lottizzazione per opere alberghiere- ricettive zona F di interesse turistico nel piano di fabbricazione nel Comune di Golfo Aranci". - Il Sindaco di Golfo Aranci rilasciava alla s.r.l. (Omissis): - in data 31.8.1992, la concessione edilizia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste in convenzione; - in data 23.11.1992, la concessione edilizia per l'esecuzione dei "lavori di ampliamento e riqualificazione di un complesso alberghiero". - L'inizio dei lavori avveniva il 12 gennaio 2003, ma la società, nella progressione degli stessi, provvedeva ad alienare a privati la proprietà di unità immobiliari via via che esse venivano realizzate. - Nell'estate del 1997 erano state completate 88 unità immobiliari, delle quali 56 erano state alienate a privati. 3. Il reato di lottizzazione abusiva. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte Suprema, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, nonché Sez. 3^: 11.5.2005; 1.7.2004; 29.1.2001; 30.12.1996, n. 11249): - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. 4. I ravvisati comportamenti di illecita lottizzazione. 4.1. La incompatibilità della effettuata trasformazione del territorio con la legislazione urbanistica regionale. I giudici del merito hanno evidenziato che nella specie, attraverso il rilascio dei provvedimenti amministrativi dianzi elencati, è stato consentito alla s.r.l. (Omissis) di costruire un imponente complesso edificatorio nella fascia di 500 metri dal mare, in deroga al divieto di edificabilità posto dalla L. R. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45: deroga concessa ai sensi della stessa Legge, art. 12, comma 4 e art. 13, lett. c), in vista della realizzazione di una "lottizzazione ad esclusiva finalità alberghiera". Le anzidette disposizioni della L.R. n. 45 del 1989, artt. 12 e 13 (nella formulazione all'epoca vigente, anteriormente alle modifiche apportate dalla L.R. n. 11 del 1992) - infatti - nell'imporre che nella fascia fino a 500 metri dal mare non fosse possibile realizzare nuove opere né apportare varianti agli strumenti urbanistici né, ancora, rilasciare concessioni, facevano salve (tra le altre) "le opere alberghiere ricettive così come definite nella L.R. 14 maggio 1984, n. 22, purché ricadenti oltre la fascia dei 150 metri dal mare, previo nulla-osta della Giunta Regionale ed autorizzazione di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7". Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Golfo Aranci all'epoca dell'approvazione del piano di lottizzazione (programma di fabbricazione approvato dalla Regione il 21.12.1981) stabiliva per la zona interessata dall'intervento (classificata coma zona F) un indice di fabbricabilità territoriale di 0,001 mc./mq. "con possibilità di deroga a tale indice per le strutture alberghiere e paralberghiere". Allorquando venne stipulata la convenzione di lottizzazione in oggetto era stata peraltro approvata (con delib. Regionale 19 giugno 1992) una variante al programma di fabbricazione, la quale prevedeva, per la zona F di Terrata, un indice di fabbricabilità territoriale di 0,10 mc./mq. ed un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,18 mc./mq. Detta variante era già stata adottata all'epoca in cui il Comune di Golfo Aranci aveva approvato il piano di lottizzazione (17.12.1991), sicché a quell'epoca vigevano le relative misure di salvaguardia. La potenzialità edificatoria dell'area, secondo il regime costruttivo generale, si sarebbe dovuta considerare esaurita in seguito alla precedente realizzazione del (Omissis), ma esisteva, come si è detto, la possibilità di deroga agli indici sopra individuati soltanto "per la realizzazione di strutture alberghieri e paralberghiere". |
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P.Q.M.La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.. |
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