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Sent. CGAR. Sicilia 28/07/2006, n. 465

50847 50847
1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerte - Offerta migliorativa - Applicabilità - Omessa previsione nel bando - Non rilevante.
1. In tema di appalti, l’esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al primo comma del citato art. 77 del R.D. n. 827 del 1924, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte eguali; e ciò anche in presenza di una lex specialis di gara che indichi nel sorteggio l’unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte. Infatti, un’effettiva e definitiva parità tra le offerte - che è l’unica condizione che normativamente legittima l’affidamento alla sorte della scelta dell’aggiudicatario - deve ritenersi realizzata solo ove non si siano avute, per qualsiasi causa (tranne, ovviamente, il rifiuto del seggio di gara ad ammetterne la formulazione), offerte migliorative, ovvero se queste ultime siano risultate di pari importo tra loro.

1. Conf. Csi 8 maggio 2006 n. 182.R
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 77, c. 1)R

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