Sent. C. Stato 09/02/2015, n. 631 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 09/02/2015, n. 631

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I dati castali non costituiscono prova dello stato dei luoghi.
A norma dell’art. 31, comma 2 della L. 26 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il condono può essere accordato solo per opere "ultimate" entro una certa data; il concetto di ultimazione, d’altra parte, per "opere interne agli edifici già esistenti e …. non destinate alla residenza" viene dalla medesima norma espressamente riferito al completamento funzionale, per pacifica giurisprudenza ravvisabile in presenza di tutti gli elementi essenziali per la destinazione d’uso da assentire, così da consentire l’utilizzo dell’immobile per una destinazione d’uso, coerente con le opere realizzate (cfr. in tal senso, fra le tante, C. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2011, n. 2750; C. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7021, 8 maggio 2007, n. 2120 e 4 ottobre 2007, n. 5153). Appare ragionevole pertanto che le canne fumarie in questione - per tipologia e dimensioni idonee a supportare l’attività di ristorazione - siano state considerate intrinseche al completamento funzionale delle opere, oggetto di condono edilizio. In altri termini il condono edilizio - in nessun caso incidente sugli eventuali diritti soggettivi di terzi (da tutelare in sede civile) e comunque non contestato nei prescritti termini decadenziali, per quanto riservato alla cognizione del Giudice amministrativo - non poteva non riferirsi ad un uso, compatibile con l’esercizio dell’attività commerciale di ristorazione, come comprovato proprio dall’installazione di canne fumarie, idonee a tale scopo. A dette conclusioni si oppone un solo condomino dello stabile interessato, che pone tuttavia a supporto delle proprie argomentazioni difensive circostanze non decisive, come quelle riferite ai dati catastali: questi ultimi, infatti, non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo - al di là di un mero valore indiziario - per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr. in tal senso, fra le tante, C. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2013, n. 666; C. Stato, Sez. V, 29 marzo 2004, n. 1631; Cass. civ., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 22298 e 3 marzo 2009, n. 5131; Cass pen., Sez. III, 6 ottobre 2008, n. 38044).

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