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Sent. C. Stato 08/06/2007, n. 3027

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Edilizia e immobili - Titolo abilitativo - Soggetto legittimato alla richiesta - Promissario acquirente - Condizioni.

L’art.4 della L. 28/01/1977, n. 10, enunciando che la concessione è data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla (confermato, ora, come permesso di costruire, dall’ar

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DECISIONE

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente decisione

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FATTO

Nel dicembre 2003 l’appellata “SANTIFER” ha presentato domanda, in applicazione dell’art.4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.447, al Servizio Sportello Unico Imprese del Consorzio di Comuni per lo Sviluppo del Vercellese, ai fini dell’insediamento di un deposito e di una media struttura di vendita al dettaglio di articoli di ferramenta, tecnici e per l’edilizia, nell’ambito del piano esecutivo convenzionato per insediamenti produttivi area “ex Fornace Piglione” nel Comune di Trino.

Il procedimento relativo si è snodato attraverso una serie nutrita di atti e anche di interventi del T.A.R. Piemonte, Sezione I^, come da sentenze 08 giungo 2005, n.2007 (inammissibilità per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato) e 21 luglio 2005, n.2591 (accoglimento silenzio), sino al diniego conclusivo impugnato in primo grado, fondato su due rilievi (carenza del titolo di propri

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DIRITTO

1. Con il provvedimento oggetto del ricorso di primo grado il Servizio Sportello Unico Imprese del Consorzio per lo Sviluppo del Vercellese ha negato all’odierna appellata l’insediamento di una media struttura di vendita al dettaglio di articoli di ferramenta, tecnici e per l’edilizia nell’ambito del piano esecutivo convenzionato per insediamenti produttivi area “ex Fornace Piglione” nel Comune di Trino: ciò in quanto la società richiedente, promissaria acquirente, non aveva dimostrato, benché richiesta, il titolo di proprietà, e stante la circostanza che la normativa del citato piano particolareggiato consentiva solamente il commercio all’ingrosso o il commercio connesso al produttivo (assimilato ad esercizio di vicinato) con superficie massima di mq.150, laddove nella specie la prevista destinazione commerciale al dettaglio era di mq.371.

Il T.A.R. adito, con la gravata sentenza, ha ritenuto fondati i due motivi di censura, avversati dal Comune di Trino con l’atto di appello in esame, che pone all’attenzione del Collegio le questioni seguenti:

a. legittimazione di un promissario acquirente a richiedere la concessione edilizia a proprio nome a fronte di una clausola contrattuale che autorizza “a presentare domanda di progettazioni”, cui ha fatto seguito, successivamente al diniego impugnato in prime cure, atto notarile di acquisto dell’area nell’ottobre 2005;

b. normativa sulle localizzazioni commerciali da applicare nella fattispecie, con riguardo al piano esecutivo convenzionato sottoscritto il 12 giugno 2000 rep.398 o in relazione al D.Lvo 31 marzo 1998, n.114, e alle deliberazioni consiliari di attuazione della Regione Piemonte (29 ottobre 1999, n.563-13414, e 23 dicembre 2003, n.347-42514), ovvero se in diretta applicazione prevalgano queste ultime prescrizioni rispetto alla specifica regolamentazione del Comune, che ha adottato variante di P.R.G. attuativa del D.Lvo n.114/98 con la deliberazione consiliare 29 novembre 2004, n.41.

Così precisati i fatti di causa, in linea preliminare merita osservare che nel controricorso l’appellata conclude chiedendo il rigetto dell’appello ed in subordine l’annullamento degli atti in prime cure per i motivi ritenuti assorbiti: questa subordinata va apprezzata inammissibile, sia perché nella sentenza gravata non è stato disposto alcun assorbimento, sia perché il controappello non risulta notificato e nelle forme dell’appello incidentale.

Nel merito l’appello &egra

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effe

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