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Sent. C. Stato 06/06/2011, n. 3365

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1. Appalti LSF - Gara - Documentazione - Art. 46, Cod. LSF - Integrazione di documenti - Esclusione
1. Nell’ambito dell’integrazione di documenti per le gare d’appalto LSF la norma è considerata di stretta interpretazione in quanto, pur essendo essa ispirata al principio della massima partecipazione, tale principio va coordinato con quello di par condicio tra i concorrenti e con le esigenze di celerità dell’azione amministrativa. Pertanto non è consentita la produzione, dopo la scadenza dei termini fissati dal bando, di documenti essenziali, richiesti a pena di esclusione: la Stazione appaltante non può formulare una richiesta di integrazione documentale, qualora si tratti di documenti univocamente previsti dal bando o dalla lettera d’invito a pena di esclusione.

1. Conf. C. Stato III 19 aprile 2011 n. 2387; [R=WCS19A112387] V 2 agosto 2010 n. 5084 R ; V 16 luglio 2007 n. 4027; [R=WCS16L074027] IV 10 maggio 2007 n. 2254; [R=WCS10MA072254] V 30 maggio 2006 n. 3280. [R=WCS]

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