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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 04/04/2012, n. 1990
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTOL’attuale ricorrente in riassunzione, sig. Vincenzo Caracciolo, avanzò al Comune di Napoli richiesta di autorizzazione a realizzare una autorimessa sotterranea in cavità tufacea di sua proprietà sottostante il fabbricato condominiale di via Chiaia n.138 in Napoli. L’autorizzazione fu negata con la motivazione, addotta dalla Agenzia del Demanio, della affermazione che tale cavità, nella quale doveva eseguirsi l’intervento, non fosse di propriet&ag |
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DIRITTOSi può prescindere dall’esame dei rilievi preliminari di inammissibilità, in quanto l’appello è infondato. Come ha riportato anche la sentenza della Suprema Corte, in primo grado il ricorrente aveva impugnato: 1) la nota dell’Agenzia del demanio con la quale era comunicata l’esistenza del decreto prefettizio del 1943 che individuava la cava in questione come ricovero antiaereo; 2) ove esistente, il decreto di esproprio; 3) l’atto del dirigente comunale che aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione dell’autorimessa; 4) la nota del Dirigente della Prefettura con cui era negata l’autorizzazione alla realizzazione della rimessa ed era comunicato che il decreto prefettizio del 1943 non era stato rinvenuto. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto che non poteva essergli negato il diritto a costruire sulla base della mancanza della titolarità, in quanto tale affermazione era basata su un atto del 1943 che non esisteva e che comunque non era stato rinvenuto; che tale atto non era stato mai notificato né a lui né al suo dante causa; che tale supposto atto non era stato mai trascritto nei registri immobiliari; che non era stata mai corrisposta alcuna indennità; che il proprietario aveva sempre pagato le imposte quale proprietario. La Suprema Corte ha osservato come la causa principale verta sugli atti di diniego del permesso alla realizzazione dell’opera, restando relegata al rango di questione incidentale presupposta la vicenda della titolarità del bene, dipendente dalla avvenuta espropriazione o meno. L’appello proposto dalla appellante amministrazione, con intervento adesivo del Comune di Napoli, è infondato. Con il primo motivo l’appello (con giudizio riassunto dal ricorrente di prime cure, odierno appellato) lamenta l’inammissibilità del ricorso originario, perché il Caracciolo avrebbe impugnato atti meramente ricognitivi del decreto prefettizio di esproprio del 1943. |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigr |
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