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Sent.C. Stato 25/01/2003, n. 357

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Esclusione - Per inosservanza prescrizioni del bando - Legittimità. 2. Appalti ll.pp. - Gara - Documentazione - Completamento o chiarimenti - Richiesta della P.A. - Facoltà.
1. Qualora il bando di gara o la lettera d'invito prevedano espressamente l'esclusione dalla gara d'appalto in caso di inosservanza delle prescrizioni in essi contenute, l'amministrazione appaltante è tenuta al rispetto della norma da essa stessa emanata e quindi alla esclusione dell'impresa inadempiente (come nel caso che la busta contenente l'offerta economica non sia controfirmata sui lembi di chiusura e non vi siano indicati all'esterno il nominativo dell'impresa e l'oggetto della gara, come espressamente richiesto, a pena della esclusione dell'impresa, dal bando o dalla lettera d'invito). 2. L'invito alle imprese concorrenti a completare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate alla gara d'appalto è una facoltà e non obbligo dell'amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 6 della L. 7 agosto 1990 n. 241; secondo questa norma infatti l'amministrazione può procedere al suddetto invito solo in base ad una espressa previsione del bando o a considerazione oggettiva (come carenze di documentazione attribuibili alla ambiguità di clausole del bando) e non per rimediare a inadempienze dell'impresa che semplicemente non ha presentato la documentazione richiesta.


(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 6)

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