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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 20/07/2011, n. 4370
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente sentenza |
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FATTO E DIRITTO1. - Con ricorso al TAR del Veneto la Brixia Finanziaria s.r.l., in qualità di proprietaria dell’impianto di distribuzione carburante sito in via Castellana n. 63 (S.S. n. 245) del Comune di Scorzé, impugnava il permesso di costruire n. 7688, rilasciato il 19 febbraio 2004 alla s.r.l. Dalla Nave, a titolo di variante in corso d’opera della concessione edilizia originaria n. 5338 del 22 ottobre 1998 per l’ampliamento di detto impianto. 2. - Con sentenza n. 2557 del 30 luglio 2004, resa in forma semplificata, il Giudice di primo grado, previa reiezione dell’eccezione di irricevibilità del ricorso - in quanto non assistita da sufficienti elementi probatori, in ordine all’acquisita piena conoscenza del provvedimento impugnato da parte della ricorrente, avendo ritenuto insufficiente come prova la semplice affermazione che l’opera era stata ultimata al grezzo il 12.4.2004, cioè alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione per la conclusione dei lavori- ha accolto il ricorso, limitatamente alla domanda di annullamento per essere fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 11 d.p.r. n. 380 del 2001 per difetto di legittimazione della contro interessata Della Nave s.r.l. a chiedere l’impugnato permesso di costruire per un intervento che è stato qualificato, negli stessi provvedimenti impugnati, come ampliamento della stazione di servizio, di cui detta contro interessata è semplice comodataria. Tutto ciò perché il contratto di comodato prodotto in giudizio dalla ricorrente riserva alla proprietaria ogni diritto in ordine a modifiche dell’impianto di distribuzione di carburanti e, quindi, esclude che la comodataria sia legittimata a richiedere titolo edilizio volto alla modifica dell’impianto in questione. Conseguentemente, ha annullato la variante di permesso di costruire n. 7688 del 19 febbraio 2004 e tutti gli atti presupposti indicati nell’epigrafe del ricorso. Ha respinto, invece, la domanda di risarcimento danni, essendo stato evitato il danno dedotto dall’immediatezza della pronunzia resa in forma semplificata. 3. - Con l’appello in epigrafe la S.r.l. Dalla Nave ha chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi: i)- il TAR avrebbe fatto confusione tra i diversi contratti conclusi tra la Brixia e la Dalla Nave attribuendo erroneamente rilievo al contratto di comodato della stazione di servizio carburanti tra esse intercorrente dal 1994 al 2003, che nulla avrebbe a che vedere con l’effettivo oggetto della causa in quanto l’intervento edilizio contestato non sarebbe “un ampliamento” di detta stazione di servizio (in comodato), bensì la realizzazione di un nuovo autolavaggio su area di proprietà della società stessa, onde proseguire l’identica attività già precedentemente svolta su altra area contigua della Brixia, condotta in locazione mediante altro ed apposito contratto; di conseguenza, l’errore materiale commesso dal tecnico di fiducia della società soltanto nell’intitolare la richiesta di concessione edilizia non avrebbe alcun rilievo, visto che gli atti tecnici allegati a detta richiesta riguarderebbero un intervento di lavaggio autoveicoli; ii)- erroneamente lo stesso Giudice avrebbe disposto l’annullamento an |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9824 d |
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