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Sent. C. Stato 14/10/2013, n. 4997

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Quando la pensilina costituisce "nuova opera".
La riconduzione dell’opera nell’ambito del regime concessorio o autorizzatorio (quale nuova costruzione o pertinenza) non è essenziale ai fini del diniego della sanatoria edilizia. La declaratoria di rigetto dell’istanza di sanatoria si fonda sul mancato rispetto della disciplina urbanistica della zona in cui si trova il manufatto e, in particolare, della disciplina in tema di distanze tra manufatti; tali norme, in linea di principio, trovano applicazione indipendentemente dalla natura pertinenziale o meno dell’intervento edilizio. Nel caso in esame, si discute della realizzazione di una pensilina di rilevanti dimensioni (50 mq di superficie - 4,50 mt. di altezza - 0,70 mt. di spessore) e della possibilità che il manufatto possa essere considerato come una nuova opera ovvero come una pertinenza di un manufatto già realizzato. La pensilina per cui è causa rientra oggettivamente, in ragione delle sue caratteristiche e dimensioni, nel novero delle “nuove costruzioni” e non in quello delle “pertinenze”, con conseguente necessaria applicazione ad essa della disciplina in materia di distanze. Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in senso edilizio deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi. La nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato circoscritto, e si fonda non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall'interessato (cfr. C. Stato V, 11 giugno 2013 n. 3221). Del resto, proprio tale regime differenziato ha indotto la giurisprudenza amministrativa a ribadire che, laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (cd. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni (cfr. C. Stato V, 19 luglio 2013, n. 3939).

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