L’appellante sostiene la nullità della clausola, contenuta nella convenzione di lottizzazione, che ha previsto la cessione gratuita al Comune di una porzione di fabbricato pari a 1000 mq., destinata genericamente a servizi pubblici, in aggiunta agli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ed all’art. 22 della legge regionale Emilia Romagna 7 dicembre 1978 n. 47.
A sostegno della censura si deduce che la cessione in questione non poteva farsi risalire alla volontà contrattuale liberamente espressa dalle parti, rappresentando, invece, una prestazione imposta dal Comune, in attuazione ad una puntuale previsione del P.R.G.; che, comunque, doveva considerarsi contra legem il conseguimento da parte del Comune, mediante lo strumento urbanistico generale o la convezione di lottizzazione, di una prestazione, pur genericamente destinata a servizi pubblici, ma ulteriore rispetto a quelle espressamente