Sent.C. Conti 12/04/2000, n. 34 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 12/04/2000, n. 34

47601 47601
1. Appalti oo.pp. - Esecuzione lavori - Tangente - Presunzione di danno - Sussiste - Anche dopo variante extracontrattuale.
1. Con l'avvenuto pagamento di una tangente si presume un danno pubblico, per un implicito costo patrimoniale occulto almeno uguale all'importo della tangente; questo principio è valido anche quando l'evento corruttivo si verifica nel corso dell'esecuzione di un appalto di opera pubblica, durante trattative con l'Amministrazione appaltante su variante extracontrattuale per l'affidamento dei relativi lavori aggiuntivi.

1. Su tangenti negli appalti oo.pp., ved. C. Conti, Piemonte 16 febbraio 2000 n. 959R e Veneto 16 febbraio 2000 n. 302R.

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