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Sent. Corte Cost. 10/05/1999, n. 167

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Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Nuovi edifici - Accessibilità ex art. 2 D.M. 1989 n. 236 a persone handicappate - Necessità - Art. 1052, 2°c., Cod. civ. incostituzionale in parte qua.

È ormai consolidato nella coscienza sociale il dovere collettivo di consentire la completa esplicazione dei diritti delle persone la cui capacità motoria o sensoriale è impedita o ridotta; in questo contesto l'accessibilità di queste persone agli edifici - la quale è definita dall'art. 2, lett. G) del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia - è diventata una condizione essenziale per tutti gli edifici abitativi di nuova costruzione, indipendentemente dalla condizione personale di coloro che li utilizzeranno (e l'art. 1052, comma 2 del Codice civile è in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione per l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione per le persone handicappate, accanto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, quale presupposto per la costituzione di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso).

Dalla redazione