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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D.L. 13/03/1927, n. 431
R.D.L. 13/03/1927, n. 431
R.D.L. 13/03/1927, n. 431
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- R.D.L. 23/06/1927, n. 1529
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PreamboloVITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761; Visto il r. decreto 13 maggio 1915, n. 775; |
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Art. 1.Alle norme tecniche ed igieniche contenute nel decreto reale 23 ottobre 1924, n. 2089, sono sostituite le seguenti: |
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Art. 2. - Zone di applicazioneLe norme tecniche ed igieniche di edilizia sono applicabili soltanto nei Comuni, o frazioni di Comune, compresi nell'elenco allegato al presente decreto e |
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PARTE I - NUOVE COSTRUZIONI |
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Art. 3. - Divieto di costruzioniNorme per le località della 1acategoria È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su falde detritiche o su te |
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Art. 4. - Altezza degli edificiNorme per le località della 1acategoria L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo naturale circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può, di regola, superare, nei terreni in piano, dieci metri. In quelli in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 11,50 purché la media generale delle altezze delle fronti verso strada no |
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Art. 5. - Maggiori altezzeNorme per le località della 1acategoria Possono ammettersi anche edifici a tre piani, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici da richiedersi per ogni singolo edificio e solo quando le amministrazioni comunali ne facciano domanda e la giustifichino convenientemente. In tal caso l'altezza massima dell'edificio può raggiungere nei terreni in piano metri 12 ed in quelli in pendio metri 13,50, purché la media generale dell'altezza delle fronti non superi metri 12. Nell'un caso e nell'a |
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Art. 6. - Edifici in terreni a ripiani o con terrazzamentoNorme per le località della 1acategoria Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza, ed il fronte dell'edificio deve impiantarsi a distanza dal ciglio de |
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Art. 7. - FondazioniNorme per le località della 1acategoria Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e de |
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Art. 8. - Materiali e mano d'operaNorme per le località della 1acategoria I lavori di costruzione dei |
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Art. 9. - Divieto di opere sopra il piano di gronda.Norme per le località della 1acategoria Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere di alcuna specie, esclusi i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi e gli attici. I muri di timpano devono essere intelaiati o baraccati, i fumaioli devono essere di lamiera |
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Art. 10. - Sistemi costruttiviNorme per le località della 1acategoria Salvo i casi previsti dai successivi articoli 11, 12 e 13, gli edifici debbono essere costruiti con muratura animata e con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro o di muratura armata capace di resistere contemporaneament |
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Art. 11. - Muratura ordinaria negli edifici ad un sol pianoNorme per le località della 1acategoria Negli edifici col solo pianterreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purché: a) la costruzione sia fatta con buona malta; b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane e superfici scabre, di forma parallelepipeda rettangolare, oppure a struttura listata fatta con pietra spezzata ed interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fascie continue di pietra lavica o calcarea di forma parallelepipeda rettangolare o di calcestruzzo di cemento, distanti non più di cm. 60 fra di loro. Tanto i ricorsi come le fascie debbono essere estese a tutta la larghezza del muro. I corsi dovranno essere a due filari e le fascie dello spessore non inferiore a cm. 12; |
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Art. 12. - Muratura ordinaria degli edifici a due pianiNorme per le località della 1acategoria La muratura ordinaria con malta come al precedente articolo, è altresì ammessa per gli edifici a due piani non più alti di metri 8 alle seguenti condizioni: a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale o artificiale a facce piane e superfici scabre di forma parallelepipeda rettangolare, cementati con buona malta oppure a struttura listata come al comma b) dell'articolo precedente; b) i muri di mattoni siano posati al piano di spiccato su muratura di fondazioni continue di grossezza non minore di cm. 80, impostate su terreno non riportato. Tale grossezza sarà di metri 1 se i muri saranno di pietr |
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Art. 13. - Costruzioni in legnoNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 14. - VolteNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 15. - SolaiNorme per le località della 1acategoria Le travi di ferro che costituiscono i solai negli edifici a muratura ordinaria, debbono essere collegate tra d |
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Art. 16. - Materiali dei soffittiNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 17. - ParetiNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 18. - MontantiNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 19. - ScaleNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 20. - Porte e finestreNorme per le località della 1acategoria Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata di cui al precedente art. 10, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati da un solido telaio di ferro o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino al |
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Art. 21. - Costruzioni in aggettoNorme per le località della 1acategoria È vietata qualsiasi costruzione in aggetto o a sbalzo fatta eccezione pei balconi, le co |
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Art. 22. - TettiNorme per le località della 1acategoria La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da elid |
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Art. 23. - TerrazzeNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 24. - ConduttureNorme per le località della 1acategoria Le condutture di ogni specie, |
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Art. 25. - StradeNorme per le località della 1acategoria Nei nuovi centri abitati e negli ampliamenti di quelli esistenti, come pure nell'apertura di nuove strade, nell'interno di questi ultimi, siano opportuno dipendenti da piani regolatori, sono obbligatorie le seguenti norme: a) le strade devono essere larghe di norma metri 10. Il Prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba essere eventualmente approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che la larghezza minima sia ridotta a metri 8, quando ricorrono giustificate ragioni di condizioni locali che rendono praticamente impossibile la larghezza normale, la quale può, eccezionalmente, essere ancora ridotta a metri 6 nelle località montuose. |
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Art. 26. - Altezza degli edifici fuori dei centri abitatiNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 27. - Divieti ed eccezioniNorme per le località della 1acategoria Sono vietati: a) i lavori di ampliamento e di sopraelevazione |
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Art. 28. - Calcoli di stabilità e di resistenza degli edifici intelaiatiNorme per le località della 1acategoria Nei calcoli di stabilità e resistenza degli edifici con ossatura di cemento armato, o completamente metallica, o di muratura di mattoni animata, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio: a) il peso proprio delle varie parti ed il sopraccarico massimo di ciascuna di esse. I carichi suddetti dovranno essere aumentati del 50 per cento, per tenere conto di eventuali azioni dinamiche dovute al moto sussultorio; b) forze orizzontali applicate alle masse delle varie parti dell'edificio, dipendenti dalle accelerazioni sismiche ad esso trasmesse dal moto |
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Art. 29. - Dimensioni delle membrature dell'ossatura per gli edifici di comune abitazioneNorme per le località della 1acategoria Per gli edifici di comune abitazione, a due piani possono adottarsi le seguenti dimensioni minime dei pilastri in cemento armato: al piano superiore cm. 30 per 30 con quattro tondini da mm. 18; al piano terreno cm. 40 per 40 con quattro tondini da millimetri 25; avendo cura di prolungare i ferri di ogni tronco nel tronco successivo per una lunghezza non minore di 50 centimetri dal pavimento di ogni piano; ovvero di raddoppiare la sezione metallica mediante spezzoni alle due estremità, superiore ed inferiore, dell'edificio. Tali dimensioni presuppongono: |
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PARTE II - RICOSTRUZIONI |
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Art. 30. - RicostruzioniNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 31. - Larghezze stradali e altezze degli edificiNorme per le località della 1acategoria Tolto il caso della esistenza di piani regolatori o di regolamenti edilizi che dispongano altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo possono farsi anche lungo i cigli di strade che abbiano larghezze minori di quelle prescritte all'art. 25 purché non inferiori a metri 4. |
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Art. 32. - Utilizzazione delle vecchie fondazioniNorme per le località della 1acategoria Nelle |
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PARTE III - RIPARAZIONI |
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Art. 33. - RiparazioniNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 34. - VolteNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 35. - Altre struttureNorme per le località della 1acategoria Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili per le parti da riparare, le disposizioni contenute nella parte prima, e specialmente si debbono: |
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Art. 36. - Edifici pubbliciNorme per le località della 1acategoria Per gli edifici pubblici sa |
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Art. 37. - Fondazioni lesionate o insufficientiNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 38. - RafforzamentiNorme per le località della 1acategoria Gli edifici lesionati o non costruiti col sistema intelaiato o baraccato elevantisi oltre i metri 8, previamente ridotti in altezza, se le loro condizioni statiche lo richiedano, a norma del precedente art. 35, debbono essere rafforzati dal collegamenti verticali di ferro, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edificio, e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione o a quelli del solaio e della gronda in modo da formare una ingabbiatura esterna. |
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Art. 39. - Demolizione e riparazione delle muratureNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 40. - Demolizione e riparazione di edifici in cemento armatoNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 41. - Edifici non interamente cadutiNorme per le località della 1acategoria |
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PARTE IV - NORME IGIENICHE |
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Art. 42. - Norme igienicheNorme per le località della 1acategoria Nelle costruzioni, ricostruzioni e, possibilmente, nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stab |
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Art. 43. - Edifici scolasticiNorme per le località della 1acategoria |
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PARTE V - SANZIONI - AZIONI - PROCEDIMENTI |
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Art. 44. - Denunzia dei lavoriNorme per le località della 1acategoria Nelle località in cui sono applicate le disposizioni del presente decreto chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni, e nuove costruzioni, è tenuto a dare preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al podestà ed all'ufficio del Genio civile competente, almeno venti giorni |
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Art. 45. - Penalità delle contravvenzioniNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 46. - Accertamento della contravvenzioneNorme per le località della 1acategoria Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando ciò sia necessario, le convenienti constatazioni tecniche per mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il Genio civile, sia d'ufficio, quando sia necessario, che su richiesta del pretore, |
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Art. 47. - Emissione del decreto penaleNorme per le località della 1acategoria Su verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente il pretore emette immediatamente decreto motivato col quale: |
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Art. 48. - Istanze per il dibattimentoNorme per le località della 1acategoria Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato. |
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Art. 49. - Sospensione dei lavoriNorme per le località della 1acategoria Dal momento della notifica del decreto di cui all'art. 47, e fino al procedimento definitivo, l'intimato &egra |
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Art. 50. - PerizieNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 51. - Effetti del decreto penale e della sentenzaNorme per le località della 1acategoria I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 47 sono da emettere, sia nei decreti che nelle sentenze anche quando l'azione penale sia presc |
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Art. 52. - Comunicazioni del provvedimento al Genio civile e termine per l'appelloNorme per le località della 1acategoria Una copia di ogni decreto, |
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Art. 53. - Penale in caso di ritardo nella modificazione o demolizione delle opere - demolizione di ufficioNorme per le località della 1acategoria Se, divenuti esecutivi il decreto o la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è tenuto al pagamento della penale di cui al comma c) dell'art. 47. La relativa liquidazione sarà fatta dal Genio civile, in base alle disposizioni della sentenza, e comunicata al Prefetto, il quale la renderà esecutiva e la trasmetterà all'esattoria comunale, affinché ne curi la riscossione coi privilegi stabiliti dalla legge sulle imposte dirette. Le |
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Art. 54. - Appello delle sentenzeNorme per le località della 1acategoria Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termin |
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Art. 55. - Inapplicabilità della condanna condizionaleNorme per le località della 1acategoria |
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Art. 56. - Provvedimenti di iniziativa del PrefettoNorme per le località della 1acategoria Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il Prefetto può per modificazioni richieste dall'osser |
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Art. 57. - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecnicheNorme per le località della 1acategoria Nelle località nelle quali sono applicate le prescrizioni del presente decreto gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici di finanza, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere tutti gli agenti giurati a servizio de |
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PARTE VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 58. - Applicabilità delle presenti normeNorme per le località della 1acategoria Per le opere i cui progetti alla data |
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Art. 59. - Revoca di provvedimenti penali e nuovi terminiNorme per le località della 1acategoria Per i decreti e le sentenze di condanna emessi prima delle presenti norme, il pretore o il tribunale competente, sopra richiesta del Pubblico Ministero o di chi abbia interesse, revocherà, con apposito provvedimento, le sanzioni penali precedentemente emesse rela |
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Art. 60. - Località in cui è vietata la costruzioneIn tutti i Comuni colpiti da terremoti, nei quali siano estese le presenti norme costruttive, le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici, che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti o abbattuti, sono vietate quando il terreno non offre le garanzie stabilite dall'art. 3 per l'impianto di nuove costruzioni. Se gli edifici furono soltanto danneggia |
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Art. 61. - PenalitàLe infrazioni alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono punite con le sanzioni stabilite alla parte v del p |
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Art. 62.In tutti i Comuni del Regno nei quali non è prescritta l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche contenute nel presente decreto, le amministrazioni comunali dovranno p |
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Art. 63.È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; |
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Art. 64.Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare su la roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizz |
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Art. 65.Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. |
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Art. 66.Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non sian |
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Art. 67.I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero g |
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Art. 68. |
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Art. 69.Al 2° comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è sostituito il seguente: |
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Art. 70.Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del presente decreto, siano o non siano collaudati; né alle opere in corso, purché risultino eseguiti lavori fino al pian |
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Art. 71.Gli importi dei contributi dello Stato, sotto qualsiasi forma riconosciuti a proprietari i quali alla data del presente decreto non a |
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Art. 72.Nei casi in cui è ammesso il trasferimento del contributo da un Comune ad un altro appartenente a categoria diversa, o non compreso nell'elenco allegato al presente decreto, per la determinazione del contributo stesso si applica la seguente norma: |
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Art. 73.Il contributo per ricostruzione o nuova costruzione da corrispondersi ai proprietari che ne abbiano avanzata domanda regolarmente documentata alle intendenze o al Ministero delle finanze sarà determinato, ai fini del rilascio delle obbligazioni “danneggiati terremoti”, in base al valore dei fabbricati distrutti aumentato dei coefficienti di cui ai precedenti articol |
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Art. 74.Al 1° comma dell'art. 3 del r. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2309, è sostituito il seguente: |
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Art. 75.Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. |
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Art. 76.Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e s |
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