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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 30/01/1913, n. 363
R.D. 30/01/1913, n. 363
- R.D. 19/09/1920, n. 1776
- R.D. 11/01/1923, n. 204
- R.D. 05/02/1928, n. 460
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TITOLO I - REGIME INTERNO |
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Capo I - Delle cose di proprietà dello Stato e degli enti morali |
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Sezione I - Norme particolari alle cose di proprietà dello Stato |
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§ 1 - Generalità |
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Art. 1.Le cose mobili o immobili di proprietà dello Stato, le quali abbiano l'interes |
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Art. 2.Quando nelle cose di cui all'articolo precedente si manifestino segni di deterioramento, che ne possano compromettere in tutto o in parte l'integrità, gli uffici che le amministrano sono tenuti a farne subito denuncia al sovrintendente competent |
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Art. 3.Gli uffici governativi, allorché intendono di eseguire nelle cose immobili che sono da loro amministrate lavori di riduzione e di adattame |
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Art. 4.Su proposta del sovrintendente, udita, nei casi di maggiore importanza, la Commission |
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§ 2 - Delle raccolte governative |
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Art. 5.Delle cose contenute nei musei e nelle gallerie governative saranno tenuti regolari inventari con le forme prescritte dal regolamento generale per la contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato, e dalle al |
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Art. 6.Non si potranno eseguire radicali e dispendiose innovazioni nell'ordinamento delle raccolte, senza l'autorizzazione ministeria |
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§ 3 - Riproduzione di cose d'antichità e d'arte spettanti allo Stato |
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A) Calchi delle opere di plastica |
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Art. 7.È in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di |
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Art. 8.Qualora il gesso o la matrice non si trovino in buone condizioni, oppure qualora essi |
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Art. 9.Nel caso di cui all'articolo precedente la concessione, su proposta della sovrintende |
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Art. 10.La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da cent. 50, sarà rivolta alla sovrintendenza competente e |
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Art. 11.La sovrintendenza potrà non accogliere la domanda ove il richiedente non risul |
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Art. 12.A cura della sovraintendenza o della direzione dell'Istituto verrà stesa una r |
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Art. 13.Il formatore, prima di iniziare l'operazione del calco, depositerà nella Cassa |
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B) Copie dei dipinti, delle sculture e simili. Riproduzioni fotografiche |
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Art. 14.Chiunque richiegga di essere ammesso a copiare in un Istituto artistico governativo dovrà presentare, per ogni singola opera, domanda al sovrintendente o al direttore competente in carta da bollo da cent. 50, indicand |
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Art. 15.I sovrintendenti e i direttori sotto la loro personale responsabilità detteranno le norme pei disciplinare il lavoro d |
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Art. 16.Chiunque voglia riprodurre mediante fotografia cose sottoposte ai vincoli della legge |
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Art. 17.La domanda di cui all'articolo precedente deve essere in carta bollata da cent. 50, e indicare: |
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Art. 18.Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'Istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a tutela del materiale archeologico od arti |
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Art. 19.I fotografi, ai quali è accordata la concessione, hanno l'obbligo di non ripet |
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Art. 20.Affinché non vengano riprodotte cose diverse o in numero maggiore di quelle pe |
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§ 4 - Acquisti |
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Art. 21.A prescindere da quanto è particolarmente stabilito per gli enti morali, e per |
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Art. 22.Ai sovrintendenti e ai direttori di singoli musei e gallerie è, sotto la loro |
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Art. 23 |
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Art. 25.Prima di promuovere le pratiche per la accettazione di doni ai musei e alle gallerie |
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Sezione II - Norme particolari agli altri enti morali |
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§ 1 - Conservazione |
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Art. 26.Le cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, di spettanza dei Comuni, d |
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Art. 27.Le cose mobili o immobili di spettanza degli enti morali surricordati, saranno, a mente dell'art. 3 della L. 20 giugno 1909, numero 364, descritte in appositi elenchi dietro invito rivolto, a mezzo del prefetto, agli amministratori degli enti medesimi. |
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Art. 28.Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifizi sacri le cose d'arte e d'antichit&agra |
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§ 2 - Rimozione |
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Art. 29.Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e |
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Art. 30.Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad es |
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Art. 31.Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, |
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Art. 32.Sentito il parere della competente sovrintendenza, il Ministero della pubblica istruzione potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e al trasporto per temporanea custodia delle cose di cui alla presente sezione nei seguenti casi: |
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Art. 33.Delle operazioni relative alla rimozione sarà steso processo verbale sottoscri |
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Art. 34.Analogo processo verbale dovrà essere elevato presso l'Istituto pubblico che r |
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Art. 35.Anche all'infuori dei casi di cui all'art. 29, il Ministro, quando ricorra l'urgenza |
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Art. 36.Per le rimozioni e depositi ai quali sia stabilito un termine, questo potrà es |
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Art. 37.Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo potranno ess |
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Art. 38.Autorizzata la restituzione il sovrintendente rilascerà quietanza all'Istituto in cui la cosa era stata |
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Art. 39.Per le spese relative alle rimozioni, ai trasporti e ai depositi contemplati nei prec |
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§ 3 - Lavori e restauri |
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Art. 40.Allorché nelle cose di cui alla presente sezione l'ente proprietario intenda eseguire re |
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Art. 41.In casi di estrema urgenza gli enti potranno far eseguire i lavori indispensabili ad evitare pericoli imminenti (mai però restauri di |
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Art. 42.Qualora nelle cose di cui alla presente sezioni di manifestino segni di deterioramento o comunque si ravvisi necessario di procedere ad opportune provvidenze, il |
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Art. 43.Approvato il progetto, il Ministero ha diritto di eseguire i lavori. |
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Art. 44.Quando si intenda di obbligare l'ente a sostenere in tutto o in parte la spesa, ed esso vi si rifiuti, il Ministero, sentito il parere della Giu |
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Sezione III - Norme comuni allo Stato e agli altri enti morali |
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§ 1 - Alienazioni |
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Art. 45.Per le alienazioni consentite dall'art. 2 della legge, l'ente che intende alienare deve presentare domanda al Ministro della pubblica istruzione. Ove si tratti di amministrazioni governative sarà sufficiente una richiesta in via ufficiale al Ministero dell'istruzione. Se si tratta di cose in consegna del Ministero medesimo basterà la proposta motivata |
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Art. 46.La domanda, richiesta o proposta di alienazione sarà dal Ministero dell'istruzione trasmessa, coi relativi allegati al sovrintendente competente per il suo parere: eccettoché si tratti di a |
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Art. 47.Avuto il parere della sovrintendenza e della Commissione provinciale, il Ministero della istruzione provoca quello del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti. |
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Art. 48.Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle iscrizioni ipotecar |
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Art. 49.Qualora i sovrintendenti abbiano a constatare violazioni alle presenti norme, o verif |
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Art. 50.Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno |
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§ 2 - Disposizioni generali |
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Art. 51.Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in qualunque modo utilizzare gl'immobili che sono s |
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Art. 52.Quando uno degli enti di cui al presente capo, compreso lo Stato, acquisti, per demol |
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Capo II - Delle cose appartenenti a privati |
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Sezione I - Notificazione dell'importante interesse |
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Art. 53.La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, seguirà: a) o |
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Art. 54.Il proprietario o possessore della cosa potrà ricorrere al Ministro dell'istruzione chiedendo che sulla dichiaraz |
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Art. 55.Le notificazioni eseguite nei modi di cui al presente regolamento e avanti alla pubbl |
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Sezione II - Mutamenti di proprietà e di possesso |
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§ 1 - Denunce |
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Art. 56.La persona a cui fu notificato l'importante interesse di cosa a qualsiasi titolo da e |
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Art. 57.La denuncia deve contenere: a) una sommaria descrizione della cosa; |
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Art. 58.Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo dell'avvenuta successione. Qualora il nuovo proprietario sia un legatario, |
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Art. 59.Per gli atti tra vivi differenti dalla alienazione si seguiranno le norme dell'artico |
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Art. 60.In caso di vendita agli incanti giudiziali, sia a norma dell'art. 988 del Codice civi |
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Art. 61.Quando una cosa mobile per cui è intervenuta la notificazione è, in seg |
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Art. 62.Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei |
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§ 2 - Diritto di prelazione |
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Art. 63.Il termine di due mesi per l'esercizio del diritto di prelazione decorrerà in |
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Art. 64.Quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le |
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Art. 65.Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il te |
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Sezione III - Dell'espropriazione di cose mobili ed immobili |
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Art. 66.Nei casi previsti dall'art. 7 della L. 20 giugno 1909, n. 364, debbono sempre precedere la domanda e le formali |
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Art. 67.Il Decreto reale che dichiara la pubblica utilità sarà promosso dal Min |
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Art. 68.Per l'espropriazione delle cose immobili si applicheranno le norme della L. 25 giugno |
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Art. 69.Per l'espropriazione di cosa mobile l'ente espropriante dovrà unire alla domanda la poliz |
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Art. 70.Dichiarata la pubblica utilità, le pratiche per fissare l'indennità saranno condotte direttamente fra l'ente che promuove l'espropriazione e il possessore. |
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Art. 71.Vista la relazione dei periti o l'accordo intervenuto fra le parti, il prefetto, con suo de |
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Art. 72.Se la cosa da espropriare appartiene a minori, a interdetti, assenti o ad altre persone alle quali la legge non consente la libera disponibilità dei beni, è data facolt&agrav |
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Art. 73.Tutte le azioni mobiliari, ragioni e diritti pertinenti alla cosa da espropriare, non |
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Sezione IV - Della conservazione delle cose immobili per natura o per destinazione |
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Art. 74.Il proprietario o possessore di una cosa immobile, per cui sia intervenuta la notificazione dell'importante interesse, volendo praticare lavori all'esterno o all'interno dell'imm |
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Art. 75.Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose |
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Art. 76.Le cose di cui al precedente articolo, non potranno essere rimosse senza il permesso |
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Capo III - Disposizioni comuni ai capi I e II |
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Art. 77.I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei Comuni ove esistono cose immobili |
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Art. 78.Per i lavori in cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, |
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Art. 79.È sempre necessaria l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione p |
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Art. 80.Nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento saranno stabilite, sentito il Ministero della pubblica istruz |
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Art. 81.In applicazione del presente regolamento e dei RR.DD. 7 agosto 1907, n. 707, e 28 lug |
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Art. 82.I sovrintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero avranno facolt&agra |
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Capo IV - Degli scavi e delle scoperte fortuite |
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Sezione I - Dell'azione dello Stato in generale |
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Art. 83.Il Sovrintendente per i musei e gli scavi avrà la responsabilità del buon andamento di ogni scavo che avvenga nella circoscrizione di sua competenza. Dovrà curare che esso sia condotto in modo da portare ai più |
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Art. 84.Le proposte di espropriazione di fondi a fine di eseguirvi scavi, o per acquistare monumenti o ruderi scoperti a seguito di scavi ovvero casualmente, nonché le altr |
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Art. 85.Negli atti di vendita o cessione, anche a titolo precario, a privati, di beni comunque appartenenti al Dema |
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Sezione II - Scavi governativi in fondi di proprietà di enti morali o di privati |
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Art. 86.Qualora il sovrintendente ritenga opportuno praticare scavi in fondi di proprietà di enti morali o di privati, aprirà pratiche amichevoli a fine di stabilire col proprietario del tondo il compenso di cui alla prima parte del |
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Art. 87.Avuta comunicazione del decreto Ministeriale, il sovrintendente ne rimetterà copia al Prefetto della provincia, al quale presenterà anche la domanda di occupazione d |
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Art. 88.Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare la indennit |
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Art. 89.Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupaz |
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Art. 90.A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regola |
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Art. 91.Finito lo scavo verrà d'accordo attribuito un valore a ciascuna cosa o gruppo di cose. |
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Art. 92.Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune ac |
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Art. 93.I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero a |
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Art. 94.Fissato il valore delle cose, il sovrintendente proporrà al Ministero la ripar |
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Art. 95.Di tutte le operazioni di ripartizione si compilerà processo verbale in doppio |
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Art. 96.Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale |
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Art. 97.Qualora il proprietario richiegga, anziché il prezzo dell'occupazione, parte o |
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Art. 98.Qualora tra le cose rilasciate al privato proprietario, giusta le disposizioni della |
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Art. 99.Le norme della presente sezione varranno altresì per gli scavi per cui fosse s |
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Sezione III - Scavi per opera di privati |
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§ 1 - Degli scavi per opera di cittadini o di enti morali nazionali |
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Art. 100.Il cittadino italiano il quale voglia intraprendere scavi o ricerca di cose contemplate dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, deve presentarne domanda al Ministro della pubblica istruzione, per mezzo della so |
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Art. 101.Il sovrintendente trasmetterà la domanda al Ministero col suo parere circa l'a |
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Art. 102.Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenent |
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Art. 103.Accolta la domanda, il sovrintendente emette la licenza indicando la data in cui si po |
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Art. 104.È preciso obbligo del concessionario dello scavo: 1° di condurre le ricerche in modo che lo scavo poss |
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Art. 105.Qualora le norme suggerite per l'esecuzione dello scavo aumentino in modo grave le sp |
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Art. 106.Lo scavo potrà essere sospeso: a) per eseguire lavori di conserva |
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Art. 107.La licenza può esser ritirata: a) quando il pr |
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Art. 108.La licenza è ritirata dal Ministero su relazione del sovrintendente. La sospensione è decisa dal sovrintendente e anche, in casi d'urgenza, dai funzionari presenti sul luogo, o da ufficiali di polizia giudiziaria i quali ve |
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Art. 109.Quando il Ministero riconosca insussistenti i fatti che ne determinarono il ritiro po |
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Art. 110.La revoca della licenza è decisa dal Ministero, su relazione del sovrintendent |
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Art. 111.A cura del funzionario incaricato della sorveglianza dello scavo verrà tenuto |
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Art. 112.Ove nelle cose scoperte, a giudizio del sovrintendente o dell'ispettore, siano necess |
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Art. 113.Finito lo scavo si procederà alla valutazione e ripartizione delle cose scavate secondo tutte le |
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Art. 114.Le Provincie e i Comuni che volessero giovarsi del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della Legge, al fine di conservare nei loro musei la quota spettante allo Stato su cose scoperte in scavi di cui fosse stata concessa licenza a privati o ad enti della medesima Provincia o Comune, dovranno rivolgere domanda al Ministro della pubblica istruzione a mezzo della sovrintendenza competente. Alla domanda dovrà essere unita copia delle rispettive deliberazioni consiliari debitamente omologate. |
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Sezione IV - Delle scoperte fortuite |
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Art. 116.Quando casualmente vengano scoperte cose soggette alle disposizioni della L. 20 giugn |
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Art. 117.La denuncia di cui all'articolo precedente vien data al sovrintendente sui musei e su |
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Art. 118.Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge, relativo ai provvedimenti di urgenza per la conservazi |
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Art. 119.Il sovrintendente, o chi per esso, visiterà le cose scoperte entro trenta giorni dalla denuncia. Avrà facoltà di studia |
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Art. 120.Quando il fondo in cui avvenne la scoperta fortuita appartenga agli enti morali di cu |
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Sezione V - Disposizioni comuni alle sezioni precedenti |
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Art. 121.Le cose provenienti da scavo o da scoperte fortuite che per qualsiasi titolo spettino |
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Art. 122.L'omissione della notificazione dell'importante interesse nel verbale di ripartizione |
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Sezione VI - Disposizioni generali |
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Art. 123.Quando risulti che si eseguiscano scavi ovvero saggi di scavo senza licenza o dopo scaduta la licenza, il sovrintendente invierà sopra lungo due funziona |
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Art. 124.Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avut |
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Art. 125.Quando risulti che non sia stata data immediata e completa denuncia di scoperte fortu |
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Art. 126.Gli ispettori onorari degli scavi e dei monumenti ed i sindaci, quando consti loro che ta |
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Art. 127.Il Ministero dell'istruzione deciderà circa l'assegnazione delle cose confisca |
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Capo V - Disposizioni particolari ai codici, manoscritti, ecc. |
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Art. 128.Le disposizioni dei capi precedenti si applicano: a) ai manoscritti notevoli per antichità, o per la materia scriptoria, o |
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TITOLO II - DELL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO |
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Capo I - Generalità |
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Art. 129.Chiunque voglia esportare all'estero, anche temporaneamente, cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, artistico o numisma |
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Art. 130.Debbono essere presentate agli uffici di esportazione, o agli uffici appositamente cr |
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Art. 131.Gli incunabuli e i libri stampati a tutto l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature, i manoscritti legati o sciolti ancorché non miniati, purché non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a tutte le disposizioni relative all'esportazione all'estero delle cose |
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Art. 132.È vietato comprendere in una sola spedizione cose d'interesse bibliografico e |
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Art. 133.Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili. Tali verifiche non potranno |
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Capo II - Della esportazione delle cose soggette a licenza |
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Sezione I - Della denuncia |
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Art. 134.Lo speditore nel presentare la cosa esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia di esportazione, indicando: a) nome, cognome e domicilio del proprietario, nonché dell'esportatore quando questi sia persona |
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Art. 135.La denuncia, compilata come all'art. precedente, sarà firmata in ciascuno dei tre esemplari dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmerà chi giuridicamente ne ha la rappresentanza. |
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Sezione II - Esame delle cose presentate |
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Art. 136.La verifica ai colli, fatta dai tre funzionari a ciò addetti, deve, sotto la loro personale responsabilità, essere minuta e diligente. |
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Art. 137.I funzionari di cui all'art. precedente verificheranno poi se il contenuto dei colli corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa segnate con inchiostro rosso le correzioni |
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Art. 138.Qualora risulti ai funzionari addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla verifica fatta a norma dell'art. precedente, trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 dell |
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Sezione III - Esercizio del diritto di acquisto |
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Art. 139.Qualunque cosa presentata per la esportazione può dal Governo essere acquistat |
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Art. 140.Al proprietario l'ufficio parteciperà la proposta di addivenire all'acquisto, |
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Art. 141.Sul parere dell'ufficio di esportazione il Ministero decide se debbasi procedere all'eserciz |
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Art. 142.Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avvis |
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Art. 143.In tutti i casi in cui, procedendosi all'acquisto, sia incerto il proprietario della |
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Sezione IV - Veto di esportazione |
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§ 1 - In generale |
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Art. 144.Se in seguito all'esame di cui all'art. 137 l'ufficio emetta veto di esportazione ne |
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Art. 145.Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o no il veto di esportazione, sarà ugualmente elevato processo verbale e trasmesso in copia al Ministero, insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica della |
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Art. 146.L'ufficio di esportazione, quando debba restituire una cosa per cui si è imposto il veto di esportazione, accerterà anzitutto qual sia il proprietario della cosa e a lui e non ad altri la riconsegnerà, previa notificazione nei modi di cui all'art. 53, e dei seguenti obblighi: |
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Art. 147.Ove il proprietario lo preferisca potrà richiedere al Ministero che lo cosa vi |
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§ 2 - Norme particolari per l'acquisto delle cose su cui si impone il veto di esportazione |
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Art. 148.Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di esportazione intenda porre il veto di esportazione e non ritenga di accettare il prezzo denunciato, sarà in facoltà del Ministero, su proposta dell'ufficio, di trattare bonariamente pe |
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Art. 149.I periti, in caso di parità di voti, designeranno un arbitro. Ove non si trovi |
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Art. 150.I periti porranno a base della stima il prezzo della cosa all'interno del Regno. |
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Art. 151.Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno le norme degli artt. 141 e 143. In caso c |
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Sezione V - Licenza di esportazione |
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§ 1 - Accertamento e liquidazione della tassa |
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Art. 152.Per tutte le cose per le quali non si reputò di esercitare il diritto di acquisto o non fu imposto veto di esportazione, si rilascerà licenza di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva. |
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§ 2 - Emissione della licenza di esportazione |
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Art. 153.A cura dell'ufficio di esportazione la somma liquidata per la tassa verrà segnata, in base al valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna della denuncia per la esportazione, con speciale avvertenza della circostanza se venne accettato il valore dichiarato dal |
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Art. 154.Prima che l'ufficio le consegni all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e assicurate coi piombi. |
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Capo III - Della esportazione delle cose soggette a certificato di nulla osta |
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Art. 155.Lo speditore di cose soggette a semplice nulla osta, nel presentarle esibirà in triplice copia, scritta sui moduli a ciò destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando: a) nome, cognome |
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Art. 156.Nella verifica dei colli si seguiranno le norme degli artt. 136, 137 primo comma e 138 del presente regolamento. La verifica mede |
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Art. 157.Verificati i colli e trovatili conformi alla denuncia, verrà rilasciato il cer |
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Capo IV - Operazioni doganali |
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Art. 158.Alla dogana di confine lo speditore o il suo rappresentante esibirà, oltre la |
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Art. 159.La visita dei colli contenenti oggetti sottoposti all'obbligo della licenza di esport |
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Art. 160.Nei casi in cui siano presentati alla dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti pel contrabbando, la dogana inviter&ag |
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Art. 161.Ove nella visita doganale nessuna irregolarità si riscontri, i ricevitori doga |
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Capo V - Delle spedizioni per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato |
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Art. 162.Per le spedizioni all'estero da farsi per pacco postale o in scatoletta con valore dichiarato, la denuncia e la relativa licenza di esportazione o certificato di nulla osta dovranno riferirsi ad un solo pacco o ad una sola scatoletta. |
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Art. 163.Le dogane di confine sequestreranno i pacchi e le scatolette con valore dichiarato il |
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Capo VI - Esportazione temporanea - Cabotaggio e circolazione |
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Sezione I - Esportazione temporanea |
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Art. 164.La esportazione temporanea sarà permessa, previa licenza mediante denuncia, agli uffici di esportazione o alle biblioteche a mod |
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Art. 165.All'atto dell'esportazione temporanea le dogane di confine ritireranno solo le denuncie, lasciando la licenza all'esportatore. I termini di validità della licenza potranno, per giustificati motivi e su domanda dell'interessato, essere prorog |
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Art. 166.Se all'atto della reimportazione i documenti presentati alla dogana saranno incomplet |
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Art. 167.Le disposizioni degli artt. precedenti nulla mutano a quelle vigenti agli effetti dog |
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Sezione II - Cabotaggio e circolazione |
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Art. 168.La spedizione da un luogo all'altro dello Stato delle cose di cui all'art. 1 della L. 20 giugno 1909, n. 364, per via di mare attraverso un tratto di territorio estero o attraverso i fiumi o laghi promiscui, è vincolata a licenza di un ufficio di esportazione o di una r. biblioteca. |
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Capo VII - Importazione temporanea |
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Art. 169.Le cose importate dall'estero potranno essere riesportate a mente dell'art. 11 della |
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Art. 170.All'atto dell'importazione temporanea, le cose a cui si vuole applicare il beneficio della legge dovranno essere presentate alla dogana per le operazioni di sua competenza, compiute le quali ed eseguito il pagamento dei dazi doganali di confine, essa suggellerà coi pro |
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Art. 171.Per le cose provenienti a mezzo di pacco postale il certificato d'importazione temporanea potrà essere concesso dall'ufficio di esportazione su richiesta dell'interessato, anche quando l'invio sia stato fatto direttamente all'ufficio della dogana, purché: |
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Art. 172.Il certificato ha la durata di cinque anni dal giorno del suo rilascio. Se entro il d |
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Art. 173.Chi voglia riesportare le cose temporaneamente importate dovrà presentarle al medesimo ufficio di esportazione o alla medesima biblioteca a cui furono presentat |
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Art. 174.Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restan |
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Capo VIII - Contrabbando |
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Art. 175.Quando si faccia o si tenti la esportazione, senza previa presentazione alla dogana, di cose per cui sia necessaria licenza di esportazione o certificato |
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Art. 176.L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facend |
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Art. 177.Nel caso in cui alcuno tentasse esportare fraudolentemente valendosi di documenti contraffatti e alterati in qualsiasi modo, ovvero con |
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Art. 178.Delle multe percepite nel caso di cui al precedente art., metà andranno a beneficio del fondo di cui al 2° comma dell'art. 20 della legge, e l'alt |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Capo I - Contabilità dei proventi diversi di cui all'art. 23, comma 2° della L. 20 giugno 1909, n. 364 |
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Sezione I - Proventi a seguito di sentenze di condanna |
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Art. 179.I cancellieri giudiziari invieranno al Ministero dell'istruzione pubblica gli estratti delle |
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Art. 180.L'obbligo di cui all'art. precedente spetta alle Intendenze di finanza per quanto rig |
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Art. 181.A cura dei sovrintendenti saranno trasmesse alle Intendenze di finanza le sentenze e |
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Art. 182.Nei casi di condanna al pagamento delle pene pecuniarie, comminate agli artt. 30, 31, |
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Art. 183.Nei mesi di luglio, ottobre e aprile le Intendenze di finanza invieranno al Ministero della pubblica istruzione un prospetto nel quale saranno indicate le somme riscosse nel precedente trimestre, da ciascun ricevitore del registro della rispettiva ricevitoria provinciale e v |
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Art. 184.Sui proventi di cui alle lett. a) e c) dell'art. precedente spetterà ai ricevitori |
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Sezione II - Proventi diversi |
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Art. 185.Entro i primi cinque giorni di ogni mese a cura dei funzionari incaricati della riscossione presso gli uffici di esportazione e le biblioteche, i proventi delle tasse di esportazione e dei diritti riscossi per i piombi, dovranno es |
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Art. 186.Per le differenze provenienti da errore di calcolo nella applicazione della tassa di |
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Art. 187.Con decreti del Ministro dell'istruzione e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, |
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Capo II - Costituzione di mutui e di rendite vitalizie |
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Art. 188.Ove l'Amministrazione, per acquistare cose d'antichità e d'arte di proprietà privata, ritenga |
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Art. 189.Ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore, il Ministero dell'istruzione rimetterà il progetto del contratto al Consiglio di Stato, qualunque sia l'ammontare di esso. Al Consiglio di Stato dovrà essere rimesso un estratto delle disponibilità del fondo presso la C |
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