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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 14/08/1920, n. 1285
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[Premessa]Omissis |
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Capo II - DOMANDE DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA |
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Art. 9.Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione. La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessi |
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Art. 10.Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione. |
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Art. 11.Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l'esame della domanda. Il richiedente deve deposi |
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Art. 12.La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma, del regio decreto 9.10.1919, n. 2161, è fatta, dopo trenta giorni dalla pubblicazione del |
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Art. 13.Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal fu |
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Art. 14.La relazione dell'ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti: a) se si tratta di derivazione: 1) sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata o sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione; 2) sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi; 3) sulla |
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Capo III - CONCESSIONE |
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Art. 15.Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque, il quale sentito |
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Art. 16.Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque, determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi: 1) se si tratta di derivazioni: a) la specie della derivazione; b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante; c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili; d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione; e) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice; f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua; |
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Art. 17.La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare; |
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Art. 18.Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente. |
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Art. 19.Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda |
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Art. 20.Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'uffici |
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Art. 21.Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel t |
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Art. 22.Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori. |
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Art. 23.In seguito all'approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli |
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Art. 24.Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale proce |
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Art. 25.Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell'art. 27, comma ter |
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Art. 26.La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite mas |
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