Risoluz. Ag. Entrate 06/03/2015, n. 25/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Risoluz. Ag. Entrate 06/03/2015, n. 25/E

Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese – Fornitura di beni significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa – Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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[Premessa]


Con la richiesta di consulenza g

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QUESITO

L’istante, società di servizi dell'Associazione ALFA, chiede chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni

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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

L’istante fa presente che gli operatori del settore propendono per la soluzione interpretativa

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 R,, ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettere a) e b), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione, che riguardava solo le fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è stata prorogata per diverse volte fino a tutto il 31 dicembre 2010. Da ultimo, la legge finanziaria 2010, in linea con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 (che aveva aggiunto il punto 10-bis all’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE), ha prolungato a tempo indeterminato l’agevolazione, che così diventa a regime.

L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E

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