Il provvedimento, in vigore dal 15.2.2007, dispone il blocco per 8 mesi, e dunque fino all'8.10.2007, delle esecuzioni di rilascio di immobili abitativi per finita locazione nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione delle esecuzioni opera in particolare nei confronti di:
- conduttori con reddito annuo inferiore a 27mila Euro;
- conduttori che siano o abbiano a proprio carico persone sopra i 70 anni di età, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.
La sospensione della procedura di sfratto può essere richiesta mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al giudice procedente e al locatore, e l'avviso di ricevimento potrà essere esibito all'ufficiale giudiziario. Di contro la sussistenza dei requisiti potrà essere contestata dal locatore mediante ricorso, notificato al conduttore, sul quale il giudice dell'esecuzione procederà disponendo o meno la prosecuzione con provvedimento da emanarsi entro 8 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Sono previsti benefici fiscali (esenzione o riduzione ICI) per i proprietari degli immobili locati ai conduttori che versano in situazione di disagio e interessati dalla proroga della locazione.
Segnaliamo infine la clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 8, il quale dispone che le norme introdotte dal provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.