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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 25/07/1952, n. 991
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TITOLO I. DEI TERRITORI MONTANI |
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Art. 1. (Determinazione dei territori montani).N1Ai fini dell' applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l' 80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non é minore di |
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TITOLO II.DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI |
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Art. 2. (Mutui di miglioramento per l' artigianato montano).Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, per l'esercizio 1952-53 sarà concessa una anticipazione fino all' ammontare di un miliardo di lire, da elevarsi a due miliardi annui per ciascuno dei successivi nove esercizi finanziari, agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, che, anche in deroga alle disposizioni statutarie, si impegnino a concedere mutui a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli od |
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Art. 3. - (Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento)Le agevolazioni ed i sussidi previsti dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 R per i terreni sottoposti a vincolo idro-geologico, nonché dall'art. 105 del R.D. 15 maggio 1926, n. 1126 si applicano a tutti i territori montani con le modifiche di cui al quarto comma. |
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Art. 5. (Concessione di studi).Agli enti pubblici, alle aziende speciali di cui all' articolo precedente, ai consorzi e alle associazioni che intraprendono studi e ricerche per la redazione di piani e per la compilazione dei relativi progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agrosilvo-p |
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Art. 6. (Demanio forestale).L' Azienda di Stato per le foreste demaniali é autorizzata ad acquistare in ciascun anno del decennio 1952-53 - 1961-62 terreni nudi, cespugliati o anche parzialmente boscati atti al rimboschimento e alla formazione di prati e pascoli, fino al limite della spesa annua di un miliardo di lire per ciascuno degli esercizi del decennio 1952-53 1961-62, da prelevarsi su fondi stanziati per l' applicazio |
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Art. 7. (Espropriazione)I terreni comunque rimboschiti a totale carico dello Stato ai sensi dell' art. 20 della presente legge possono essere espropriati, sentito il parere della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, a |
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Art. 8. (Agevolazioni fiscali).Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalità, le agevolazioni fisc |
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TITOLO III. DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA |
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CAPO I. DELLE AZIENDE SPECIALI E DEI CONSORZI PER LA GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEGLI ENTI PUBBLICI |
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Art. 9. (Costituzione obbligatoria)Il Ministro per l' agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l' organo regionale competente, può costituire d' uf |
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CAPO II. - DEI CONSORZI DI PREVENZIONE. |
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Art. 10. (Costituzione)Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell' indirizz |
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Art. 11. (Prescrizioni dei consorzi).Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli organi regi |
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Art. 12. (Compiti e facoltà)I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privat |
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Art. 13. (Rinvio).Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono |
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TITOLO IV. DELLA BONIFICA MONTANA. |
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CAPO I - DEI COMPRENSORI DI BONIFICA MONTANA |
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Art. 14. (Classificazione e delimitazione).I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attivit&ag |
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Art. 15. (Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana).Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l' agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifi |
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CAPO II. DEI CONSORZI DI BONIFICA MONTANA E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA |
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Art. 16. (Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana)Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei prec. art. 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stes |
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Art. 17. - (Piano generale di bonifica montana)Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e l' indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio. |
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Art. 18. (Effetti dell' approvazione del piano).L' approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l' esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di pro |
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CAPO III. DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA. |
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Art. 21. (Pubblica utilità delle opere di bonifica).N2"Le opere pubbliche o private da esegui |
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Art. 22. (Opere private di interesse comune).N2"Le opere di competenza privata, previs |
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Art. 23. (Sostituzione del consorzio ai proprietari obbligati).Nel caso di ritardo o di inadempienza del proprietario all' obbligo di attuare le direttive fondament |
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Art. 24. (Espropriazione per inadempienza).Il Ministro per l' agricoltura e per le foreste può far luogo alla espropriazione totale o par |
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CAPO IV. --DELL' ESECUZIONE, DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE. |
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Art. 25. (Esecuzione delle opere di competenza statale).Nei comprensori di bonifica montana la esecuzione delle opere di competenza statale, particolarmente nei casi in cui abbia la prevalenza la sistemazione idraulico-agraria, é fatta, per regola, col mezzo della concessione amministrativa a favore di chi abbia un proprio interesse diretto o |
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Art. 26. (Trasferimento del possesso dei terreni da sistemare)Se la concessione delle opere di bonifica rende indispensabile di trasferire il possesso dei terreni |
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Art. 27. (Compimento e manutenzione delle opere pubbliche)Il Ministro per l' agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, accerta, con proprio decreto, il compimento delle opere di competenza statale, a mano a mano che esse risultino capaci di utile funzionamento. Alla manutenzione delle opere, anche dopo accertato il compimento, provvede il Ministero dell' agricoltura e delle foreste, se si tratti di opere di sistemazione idraulico - forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere idrauliche immediatamente connesse. Alla manutenzione delle altre opere pubbliche provvedono le amministrazioni dello Stato o |
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Art. 28. (Dichiarazione di ultimazione della bonifica).Eseguite le opere di competenza statale previste nel piano generale, di cui all' art. 17, il Ministro per l' agricoltura e per le foreste fa procedere da apposita Commissione formata da tecnici dell' Amministrazione delle foreste, dell' |
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Art. 29. (Oneri reali sui fondi).Le quote a carico dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza dello Stato, quelle dovute |
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Art. 30. (Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione).Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assu |
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TITOLO V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art.31 (Autorizzazione di spesa)Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge é autorizzata la spesa complessiva di quattro miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell' agricoltura e delle foreste per l' esercizio 1952-53. Nei successivi stati di previsione sarà determinato l'ammontare della spesa autorizzata per i singoli esercizi, spesa che per gli esercizi 1953-54, 1954-55, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62 non potrà essere inferiore ai sette miliardi annui. |
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Art. 32. (Mutui per l'esecuzione delle opere).La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di credito di diritto pubblico e, in genere, tutti gli Istituti di credito e di previdenza e di assicurazioni sociali |
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TITOLO VI. DISPOSIZIONI VARIE. |
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Art. 33. (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste)La Direzione generale delle foreste, presso il Ministero dell' agricoltura e delle foreste, assume la |
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Art. 34. (Comunioni familiari).Nessuna innovazione é operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani ne |
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Art. 35. (Agevolazioni fiscali).Gli atti costitutivi, di attuazione e di primo stabilimento dei consorzi previsti dalla presente legg |
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Art. 36. (Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute).Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprietà e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole |
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Art. 37. (Deroga al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267)Nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della presente legge, la nomina di direttore tecn |
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Art. 38. (Regolamento d' esecuzione).Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su pro |
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