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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/12/1977, n. 984
L. 27/12/1977, n. 984
- Errata corrige in G.U. 01/02/1978, n. 31
- Sentenza C. Cost. 15/12/1983, n. 340
- L. 08/11/1986, n. 752
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Art. 1.Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 197 |
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Art. 2.N2 È istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentar |
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Art. 3.Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati: a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge; |
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Art. 4.Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, |
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Art. 5.Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei pareri in analogia a quanto pr |
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Art. 6.Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del precedente articolo 3. A questo fine le amministrazioni e gli |
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Art. 7.Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltiv |
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Art. 8.Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche qua |
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Art. 9.Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della po |
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Art. 10.Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e dell'assetto idrogeologico in particolare. Per definire le naturali vocazioni ai fi |
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Art. 11.Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di interventi in materia di sistemazione idrogeologica e di d |
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Art. 12.Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria del |
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Art. 13.Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterran |
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Art. 14.Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltur |
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Art. 15.Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante i |
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Art. 16.Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di le |
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Art. 17.Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire: 670 miliardi per l'esercizio 1978; 1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982. È inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987. Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi è così ripartita: lire 190 miliardi per il settore zootecnico; lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo; lire 50 miliardi per il settore della fores |
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Art. 18.Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a concedere il concorso nel pagamento degli interessi sui |
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Art. 19.Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione dello schema di |
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Art. 20.Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita nor |
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