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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 17/10/1967, n. 977
L. 17/10/1967, n. 977
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 15/02/2016, n. 39
- D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
- D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179
- L. 27/12/2006, n. 296
- D. Leg.vo 04/08/1999, n. 345
- D. Leg.vo 09/09/1994, n. 566
Il comma 1 dell’art. 1, D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e da 11 a 29.
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CAMPO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1.1. La presente legge si applica ai minori dei diciott |
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Art. 2.1. Le norm |
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REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE |
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Art. 4. |
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Art. 6.1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavor |
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Art. 7.1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del |
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VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA |
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Art. 8.1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. 2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite per |
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Art. 11. |
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Art. 13. |
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TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI |
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Art. 14.I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti: |
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LAVORO NOTTURNO |
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Art. 16. |
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Art. 17. |
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ORARIO DI LAVORO |
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Art. 18.Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può super |
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Art. 19.Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore du |
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RIPOSI INTERMEDI |
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Art. 20.L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo interm |
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Art. 21.In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale del lavoro pu& |
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RIPOSO SETTIMANALE |
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Art. 22.Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. |
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FERIE ANNUALI |
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Art. 23.I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite c |
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TUTELA PREVIDENZIALE |
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Art. 24.I bambini di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle nor |
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FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI BAMBINI |
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Art. 25.I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequent |
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SANZIONI |
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Art. 26.1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi. 2. L'inosservanza delle disposiz |
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DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 27.Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325èR=L13251961], non |
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Art. 29.La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero de |
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Allegato II. “Mansioni”N14 che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. N15 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.N18 3. Agenti chimici: a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: - tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331); - corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314); - gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221); - aerosol infiammabili, categoria 1 (H222); - liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225); - esplosivi, categoria “esplosivo instabile”, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H2 |
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