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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 26/04/1934, n. 653
Con le modifiche introdotte da:
- L. 29/11/1961, n. 1325
- L. 17/10/1967, n. 977
- Sentenza C. Cost. 09/07/1986, n. 210
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 507
- D. Leg.vo 26/03/2001, n. 151
- D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179
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[Premessa] |
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Art. 1. - Campo di applicazioneIl lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge. Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione. |
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Art. 2.Il Ministro per le corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che no |
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Art. 3.Salvo una diversa specificazione s'intendono: |
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Art. 4.Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli artico |
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Art. 6.È vietato adibire: a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonché le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica; b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a |
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Art. 8. - Idoneità fisica, visita medica preventiva e certificato medico.I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medic |
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Art. 9.Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare grat |
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Art. 10. - Lavori faticosi, pericolosi ed insalubriCon decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio naz |
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Art. 11. - Trasporto e sollevamento pesi.I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti: |
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Art. 12. - Lavoro notturnoNelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni pr |
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Art. 13.Col termine «notte» si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, c |
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Art. 14.Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte: |
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Art. 15.Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzio |
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Art. 16.Il Ministro per le corporazioni ha facoltà: a) di ridurre la durata del periodo |
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Art. 17. - Orario di lavoroNei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 10 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilit |
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Art. 20. - Provvedimenti a tutela della igiene, della sicurezza e della moralità.Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro , i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori: |
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Art. 21. - Visite mediche periodichePer le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro per le corpo |
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Art. 22.L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando re |
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Art. 23.Coloro che dalle visite mediche, previste dagli artt. 21 e 22, risultino non idonei p |
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Art. 24. |
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Art. 25.Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 1° il testo unico delle leggi sul lavoro delle donne, e dei fanciulli approvato con R.D. 10 novembre 1907, n. 818, modificato dalla L. 3 luglio 1910, n. 425, e dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 748, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473; |
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