Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106, così recitava:

"Art. 6. - (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;

b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;

c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;

d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso."

Dalla redazione