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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106
D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106
D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106
- Comunicato in G.U. 15/09/2018, n. 215
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; Vista la legge 25 o |
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Art. 1. - Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 41. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata « legge n. 4 del 2004», è sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici». 2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»; b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilità»; c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità»; d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, è sostituita dalle seguenti: «persone con disabilità»; d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilità»; e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilità»; f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili». 3. All'articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»; b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) “applicazioni mobili”: il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico; a-ter) “sito Web”: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet; a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico; a-quinquies) “soggetti erogatori”: i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1; a-sexies) “dati misurati”: i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative sul livello di accessibili |
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Art. 2. - Norme transitorie e abrogazioni1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue: |
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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e f |
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