L'articolo unico della legge modifica il comma 5 dell'art. 137 del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. La modifica circoscrive esplicitamente l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo.
Si ricorda che l'art. 137, comma 5, citato, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza decreto.
L'allegato 5 alla parte terza del decreto riguarda i limiti di emissione degli scarichi idrici; la tabella 5, ivi contenuta, indica le sostanze per le quali non possono essere adottati - da parte delle Regioni o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo; si tratta di 18 sostanze considerate di particolare pericolosità
La novità introdotta consiste nell'inserimento di un inciso che, riguardo allo scarico delle acque reflue che superi i valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5, collega tale superamento alle sole sostanze più pericolose indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del codice ambientale. In altri termini, perché ricorra la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4) occorre che siano superati i valori limite per le 18 sostanze più pericolose fissati nella tabella 5, allegato 5. Il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.133 del Codice ambientale.