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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 05/03/2024, n. 21
L. 05/03/2024, n. 21
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Capo I - Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali |
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Art. 1. - Art. 2. - Omissis
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Art. 3. - Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese1. All’articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
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Art. 4. - Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi1. - 2. Omissis 3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 2325-bis è inserito il seguente: «Art. 2325-ter (Società emittenti strumenti finanziari diffusi). — Ai fini di cui all’articolo 2325-bis, sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati italiani i quali abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3 per cento del capitale, in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5 per cento e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-bis, primo comma. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui ogge |
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Art. 5. - Art. 6 - Omissis
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Art. 7. - Modifica alla disciplina in materia di sottoscrizione di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2412: |
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Art. 8. - Art. 10 - Omissis
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Art. 12. - Omissis
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Art. 13. - Disposizioni in materia di voto plurimo1. All’articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci». |
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Art. 14. - Art. 18 - Omissis
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Art. 19. - Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale nonché sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi: |
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Capo II - Disciplina delle autorità nazionali di vigilanza |
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Art. 20 - Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il |
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Art. 21 - Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni1. L'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è sostituito dal seguente: «Art. 29-bis (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico). - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, fino a un anno dalla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere direttamente rap |
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Art. 23 - Art. 24 - Omissis |
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Capo III - Misure di promozione dell'inclusione finanziaria |
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Art. 25 - Omissis |
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Capo IV - Modifiche alla disciplina del patrimonio destinato |
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Art. 26 - Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato1. Al fine di rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo V - Disposizioni finanziarie |
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Art. 27 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di prevision |
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20/11/2024
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