1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) ed l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 novembre 1991, n. 360, affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994.
2. Per gli interventi di competenza del Ministero dei trasporti di completamento dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, da realizzare in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.