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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 08/11/2021, n. 163
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- L. 15/04/2024, n. 55
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Art. 1. - Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. |
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Art. 2. - Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in profe |
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Art. 3. - Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della profess |
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Art. 4. - Ulteriori titoli universitari abilitanti1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro v |
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Art. 5. - Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magist |
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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali le |
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Art. 7. - Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica |
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Art. 8. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione v |
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