Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 15/04/2024, n. 55
L. 15/04/2024, n. 55
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Art. 1. - Definizione della professione di pedagogista1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L'attività professional |
|
Art. 2. - Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57; c) laurea speciali |
|
Art. 3. - Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanita |
|
Art. 4. - Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 651. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della |
|
Art. 5. - Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici1. È istituito l'albo dei pedagogisti. 2. È istituito l'albo degli educatori professionali |
|
Art. 6. - Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base prov |
|
Art. 7. - Condizioni per l'iscrizione agli albi1. L'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a |
|
Art. 8. - Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia. 3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell' |
|
Art. 9. - Riconoscimento di titoli rilasciati all'estero1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 2 e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Minist |
|
Art. 10. - Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medes |
|
Art. 11. - Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10: a) per l'albo dei pedagogisti: 1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di p |
|
Art. 12. - Clausola di salvaguardia1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilme |
|
Art. 13. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla pres |
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
03/01/2025
- Pmi, franchigia Iva all’estero da Italia Oggi
- Vigilare sul professionista è obbligo, non una scelta da Italia Oggi
- Ruoli mai notificati, ricorso inammissibile da Italia Oggi
- Stretta anti-riciclaggio da Italia Oggi
- Idroelettrico, investimenti programmati e costi da tagliare da Italia Oggi
- Zes Unica, pronti 250 mln per i contratti di sviluppo da Italia Oggi