Tra le novità introdotte dal provvedimento sono particolarmente importanti le modifiche alle modalità di funzionamento della Conferenza di servizi, che vengono di seguito illustrate.
Per quanto riguarda la convocazione della conferenza il comma 2 dell'art. 14 della L. 241/1990, come modificato dal provvedimento in esame, dispone ora che questa deve essere sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può inoltre essere convocata quando intervenga entro lo stesso termine il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. Per quel che riguarda i lavori pubblici è stato abrogato il comma 3 dell'art. 14 che disponeva l'applicazione agli stessi dell'articolo 7 della L. 109/1994, e successive modificazioni, riportando quindi la disciplina della conferenza di servizi, anche quando indetta nell'ambito di una procedura di appalto di lavori pubblici, all'interno della L. 241/1990. Inoltre, in caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi può essere convocata sia dal concedente che, con il consenso di quest'ultimo, anche dal concessionario; in tal caso peraltro spetta comunque il diritto di voto al concedente.
Viene disposta la possibilità di indire la conferenza di servizi anche prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, e quindi sulla base di un progetto preliminare o anche di un semplice studio di fattibilità, sia per progetti di particolare complessità che per la realizzazione di insediamenti produttivi di beni e servizi.
Il nuovo comma 3-bis dell'art. 14-bis della L. 241/1990 dispone che il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, il quale prevede una nuova procedura per la "gestione del dissenso", disponendo che la decisione può essere rimessa da parte dell'amministrazione procedente:
- al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni dello Stato;
- alla Conferenza Stato-Regioni, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale ed una regionale o tra più amministrazioni regionali;
- alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 281/1997 negli altri casi.
Tra le novità di maggiore rilevanza segnaliamo inoltre che il nuovo comma 6-bis dell'art. 14-ter dispone ora che all'esito dei lavori della conferenza, ed in ogni caso qualora sia scaduto il termine di 90 giorni di cui al comma 3 del medesimo art. 14-ter, l'amministrazione procedente può adottare comunque la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, introducendo quindi di fatto la possibilità di prendere decisioni "a maggioranza".
Segnaliamo infine che nell'ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo, in relazione alla quale trovino applicazione gli artt. 37-bis e seguenti della L. 109/1994 (finanza di progetto), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della citata L. 109/1994 ovvero le società di progetto di cui all'art. 37-quinquies